Con la risposta a interpello n. 95 del 25 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate:
- relativamente all'applicazione del regime IVA di non imponibilità per i servizi prestati nei port
premesso che:
- l’art. 9, c. 1, n. 6), del Decreto IVA riconosce il regime di non imponibilità IVA ai sevizi prestati nei porti, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, a condizione che:
- le prestazioni siano svolte nell'ambito del porto
- e riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.
relativamente a tale ultimo requisito, viene evidenziato che:
- l'art. 3, c. 13, DL 90/1990, prevede che tra i servizi prestati nei porti riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, si intendono compresi anche quelli di:
- rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti
- pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente;
- nonché, se resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.
L’Agenzia delle Entraterileva che:
- il beneficio della non imponibilità
- NOn spetta per la realizzazione di un'opera ex novo
- la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
In sostanza:
- se si tratta di servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o mezzi di trasporto, si rende applicabile il regime di non imponibilità di cui all'articolo 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA;
- in caso contrario, gli acquisti di beni, restano assoggettati al normale regime dell'IVA.
Infine, in merito alle prestazioni di servizi relative all'ampliamento e alla manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali, le stesse potranno rientrare nel regime di non imponibilità dell’IVA solo qualora rispettino le condizioni e i requisiti previsti.