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Notizie Flash 19/03/2020

Studi di settore: il degrado della zona giustifica l’applicazione di un ricarico più basso

Studi di settore: il degrado della zona giustifica l’applicazione di un ricarico più basso

È nullo l’accertamento fiscale basato sugli studi di settore a carico del commerciante che, trovandosi in zona periferica e degradata, applica un ricarico inferiore (tra laltro di poco) a quello risultante dallo studio di settore. In questo caso sono consentite percentuali di ricarico inferiori alla media.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 7330 del 17 marzo 2020, ha accolto il ricorso di un grossista di Pompei.

La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, esercente attività di vendita all’ingrosso di bibite alla periferia di Pozzuoli.

Il contribuente non si presentava al contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, scontando questo suo comportamento sia in Ctp che in Ctr che infatti ne rigettavano le doglianze.

La Cassazione, invece, ribaltando l’esito ei gradi di merito, accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo viziata, sotto il profilo motivazionale, la pronuncia della Ctr. Infatti non era stata considerata la zona particolarmente degradata ove era ubicata lazienda, ovvero nella zona periferica di Pozzuoli né il fatto che lo scostamento riguardava soltanto il profilo della percentuale di ricarico (che determinava solo un piccolo divario rispetto ai ricavi da studi di settore, pari al 5%) giustificato sia dalla zona di ubicazione che dalla necessità di svendere a prezzo minimo tutta la merce per poter effettuare lavori di manutenzione.

Secondo la Cassazione, infatti, l’assunto della Ctr sulla presunta carenza di elementi probatori da parte del contribuente, rappresenta una mera enunciazione non suffragata dal riferimento agli atti comunque depositati, anche in grado di appello, dal contribuente. Tanto più se si considera l’entità minima del divario dei ricavi dichiarati rispetto a quelli attesi, frutto della mancata coerenza ad un solo parametro.

Linfelice ubicazione dellazienda rappresenta una giustificazione valida dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore, come dimostrano i seguenti due precedenti della Cassazione:

  1. con ordinanza 15983/2017 si è precisato che è nullo l’avviso emesso nei confronti di un negozio collocato in una zona con gravi problemi di traffico e che ha operato alcune vendite promozionali, trattandosi di situazioni che deviano rispetto alla standard preso a riferimento;
  2. con ordinanza 25929/2017 la Cassazione ha ribadito che è illegittimo l’accertamento a carico del professionista basato sullo scostamento del reddito dichiarato da parametri o studi di settore qualora il contesto sociale in cui si trova lo studio sia degradato e la clientela abbia scarse capacità reddituali
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L’evoluzione della Giurisprudenza 29/04/2025
IVA indebitamente addebitata dal fornitore: il recupero passa attraverso l’azione di rivalsa
La Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 6812/2025, si è espressa nuovamente sulla possibilità per il fruitore finale di ottenere il rimborso dell’IVA indebitamente versata, ribadendo che l'azione diretta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria è consentita solo in presenza di situazioni eccezionali di difficoltà o impossibilità di recupero dal proprio fornitore. La decisione si pone in linea di continuità con la giurisprudenza unionale, nel rispetto del principio di effettività e dei principi di neutralità e non discriminazione propri dell’ordinamento europeo.
Fisco passo per passo 29/04/2025
IVA teorica su operazioni non imponibili: esclusione dal conteggio per il rilascio del DURF
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Fisco passo per passo 29/04/2025
Superbonus e mancata attestazione nella CILA-S: decadenza dal beneficio e possibilità di ravvedimento
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Fisco passo per passo 29/04/2025
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