In tema di autonoma organizzazione Irap, per contrastare la pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria, il contribuente non deve prima versare l’Irap e poi presentare domanda di rimborso, ben potendo invece ritrattare la dichiarazione in sede contenziosa, opponendosi a cartella di pagamento per omesso versamento.
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 6239 del 5 marzo 2020 con cui ha accolto il ricorso di un avvocato.
Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi affermando di essere soggetto all'Irap di cui esponeva l'ammontare, salvo poi ometterne il versamento. In tale situazione l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, poichè la sussistenza della autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell'imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente.
Secondo la Ctr Lazio che riteneva valida la cartella di pagamento, il contribuente, dopo la determinazione dell’imposta, avrebbe dovuto proporre un’istanza di rimborso entro i termini, ma è una tesi che non convince il professionista: in base a quale disposizione di legge, in materia di Irap, l’unico strumento a disposizione del contribuente è quello di pagare e poi chiedere il rimborso?
Del resto la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente.
Quindi la Cassazione si è conformata al seguente principio di diritto: in tema di IRAP, nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente, che "ritratta" la propria dichiarazione, fornire la prova, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza dell'autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all'imposta ed averne indicato l'ammontare in dichiarazione, ne omettono il versamento (cfr. Cass. 27127/2016).
Spetterà ora nuovamente alla Ctr Lazio, cui la controversia è stata rinviata, verificare l’esistenza del fatto impeditivo.