La risposta n. 69/2019 dell’Agenzia chiarisce che i dividendi corrisposti ai soggetti non residenti possono fruire, previa richiesta del beneficiario al sostituto d’imposta, della ritenuta fiscale ridotta prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni.
Il caso oggetto di chiarimenti attiene alla tassazione di una quota di partecipazione in una SRL avuta in successione da un soggetto residente in Portogallo.
L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, richiama alcune disposizioni civilistiche che disciplinano la divisione dell’eredità. In particolare, la morte di un socio di una SRL comporta, salvo diverse disposizioni dell’atto costitutivo in merito al libero trasferimento delle quote sociali, l’insorgenza di un diritto di credito in capo all’erede alla liquazione della quota (art. 2469 del C.C.). L’eventuale impedimento al trasferimento mortis causa della quota, derivante dalla presenza di clausole societarie che prevedono limiti e condizioni, comporta la facoltà per il socio o l’erede di recedere dalla società. In tal caso, il trasferimento mortis causa avrà ad oggetto un credito vantato dagli stessi verso la società e non la partecipazione sociale.
L’accettazione dell’eredità da parte dell’erede, in assenza del trasferimento mortis causa della quota sociale, comporta in capo allo stesso il diritto alla liquidazione della quota spettante. Nella fattispecie in esame, l’acquisizione della qualifica di socio dell’erede era legata al gradimento dello stesso dalla maggioranza del capitale della SRL che si è espressa in senso negativo. Pertanto, l’erede (o coeredi) sono stati esclusi dalla compagine sociale dal socio superstite che ha acquisito la totalità del capitale sociale.
Dal punto di vista fiscale, il co. 7 dell’art. 47 del TUIR stabilisce che
Le somme, qualora corrisposte a persone fisiche, vanno assoggettate a ritenuta d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/1973.
I redditi anzidetti sono tassabili anche in capo ai soggetti non residenti i quali, tuttavia, in ossequio alla Convenzione contro le doppie imposizioni, nel caso in esame a quella tra l’Italia e Portogallo, possono richiedere l’applicazione delle disposizioni riguardanti i dividendi che sono disciplinate nell’art. 10 che prevede quanto segue:
Pertanto, il soggetto non residente potrà richiedere al sostituto d’imposta, previa presentazione allo stesso della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per fruire dell’agevolazione, l’applicazione della ritenuta nella misura sopra indicata al momento dell’effettuazione della stessa (RR.MM. 86/2006, 183/2003, 68/2000 e 95/1999).