Con la risposta 64/2019, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente all'aliquota IVA applicabile per la cessione di zucchero, sia di canna che di barbabietola, destinato esclusivamente all'alimentazione delle api
ha chiarito, ottenuto il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione dogane, Ufficio tariffa e classificazione, dazi e regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, dei prodotti a base di zucchero destinati all'alimentazione delle api che:
- considerato la classificazione doganale di tali prodotti quali "mangini"
- trova applicazione l'aliquota IVA agevolata del 4% (Tabella A, Parte II,voce 20) allegata DPR 633/1972 avente ad oggetto "mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella"