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Notizie Flash 11/02/2020

Forfetari - comunicazione riduzione IVS entro il 28/02

Forfetari - comunicazione riduzione IVS entro il 28/02

I soggetti che nel 2020 esercitano la propria attività d’impresa fruendo del regime forfettario e

  • intendono beneficiare del regime contributivo agevolato
  • devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

Il regime contributivo agevolato si continua, invece, ad applicare anche nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Come noto, la Legge di stabilità 2016 (sostituendo l’art. 1 c. 77 L. 190/2014) ha previsto che:

  • a favore degli imprenditori che accedono al regime forfetario
  • è riconosciuto un regime contributivo agevolato che consente:
    • l’applicazione di una riduzione del 35% della contribuzione IVS (non anche Gestione separata)
    • ferma restando l’applicazione del minimale contributivo.

N.B.: l’agevolazione esclude la contestuale fruizione delle seguenti riduzioni contributive:

  • over 65 titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS: del 50% (art. 59 c. 15 L. 449/97)
  • collaboratori familiari under 21 di impresa familiare che fruisce del regime agevolato: di 3 punti percentuali (art. 1 c. 2 L. 233/90)

Il contribuente potrà scegliere la agevolazione ritenuta più conveniente, operando di conseguenza.

Nel corso del 2020, i contribuenti forfettari, devono dunque:

  • versare i contributi IVS cd. “fissi” alle scadenze trimestrali, anche se di importo ridotto del 35% rispetto agli ordinari versamenti calcolati sul minimale;
  • verificare, in sede di Redditi 2021, se il reddito “forfettario” risulti maggiore o minore al “reddito minimale” fissato per il 2020 ridotto del 35%.

L’opzione per l’agevolazione contributiva:

  • è esercitata tramite istanza da trasmettere all’INPS,
  • anche in periodi successivi a quello di primo ingresso nel regime forfettario
  • può essere esercitata una sola volta dal contribuente e dura fino a revoca/fuoriuscita.

 

CASISTICHE

 

A) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2019 NON HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2019 che già nel 2019 hanno adottato il regime forfettario ma non hanno fruito del regime contributivo agevolato e che continuano ad applicare dal 1° gennaio 2020 il regime “forfetario”, sono tenuti:

  • a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell’INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti
  • entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2020.

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE: l'accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso. Si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal 1 gennaio del relativo anno.

B) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2019 HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I forfettari nel 2019  che già in tale anno hanno adottato il regime contributivo agevolato:

  • qualora permangano i requisiti di agevolazione fiscale e non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso continuano con tali agevolazioni anche nel 2020.

C) SOGGETTI GIÀ ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Anche i soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2019 operando in regime ordinario e che applicano dal 1° gennaio 2020 il regime “forfetario”, sono tenuti:

  • a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell’INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti
  • entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2020.

D) TITOLARI DI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 01/01/2020 e presumono di essere in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, ai fini dell’agevolazione contributiva:

  • sono anch’essi tenuti a presentare la domanda accedendo al Cassetto previdenziale;
  • con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”; non viene, quindi, individuato un termine preciso per l’invio.

La massima tempestività è richiesta al fine di permettere l’inclusione tra i soggetti agevolati in sede di prima elaborazione utile (ordinaria o infrannuale) da parte dell’Inps.

 

Fac-simile di richiesta predisposta dall’Inps (all. 3 Circ. 35/2016)

All’INPS di …………………………………

Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.

__L__ sottoscritt__ _______________________________, nat__ a ____________________ il __________, cod. fis. ____________________, titolare dell’impresa iscritta al N° REA _____________ avente data di inizio attività _____________

chiede

di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14 come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:

  • che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
  • che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
  • che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in corso non sarà riconosciuta;
  • che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello;

_L__ sottoscritt__ ______________________, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

dichiara

che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

Lì, _____________________ FIRMA

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La Dichiarazione dei Redditi 2025 per le Imprese ed i Professionisti
Videocorso del: 08 Maggio 2025 alle 15.00 - 18.30 (Durata 3,5 hh) Cod. 234758 Accreditamento ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 4) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto e Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone "Partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio.
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Info Flash Fiscali 081 / 2502/05/2025
Questionari e inviti al contradditorio con esito negativo – La comunicazione dell'Agenzia
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L’evoluzione della Giurisprudenza 01/05/2025
Concessioni su beni demaniali: la base imponibile ai fini del Registro si determina in base alla disciplina vigente alla data dell’atto
Con la sentenza n. 7996 del 26 marzo 2025, la Corte di cassazione è tornata ad affrontare la complessa questione della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro applicabile alle concessioni di beni immobili demaniali, chiarendo che la disciplina introdotta dall’articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 95/2012 non ha efficacia retroattiva e non può, pertanto, applicarsi a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore. Il caso esaminato: concessione pluriennale e liquidazione dell’imposta La controversia ha origine da un avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle Entrate in relazione a una concessione amministrativa di durata sessantennale, stipulata nel 2010, avente ad oggetto un’area del demanio portuale di circa 210.000 mq, con un canone annuo di 500.000 euro.
Fisco passo per passo 01/05/2025
Decreto Bollette 2025: le principali misure fiscali introdotte dalla legge di conversione
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2025, è entrata in vigore la legge n. 60/2025, che ha convertito con modifiche il decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 2025 (c.d. Decreto Bollette).
Fisco passo per passo 01/05/2025
Cripto-attività: la franchigia di 2.000 euro riduce la base imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva
Con una nuova FAQ pubblicata il 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante in merito al regime di tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, confermando l’applicabilità di una franchigia di 2.000 euro per il calcolo della base imponibile soggetta a imposta sostitutiva del 26. Tale franchigia si applica alle persone fisiche, titolari di redditi derivanti dalla cessione, permuta o altro utilizzo di cripto-attività, in sede di compilazione del modello 730/2025 o del modello Redditi 2025 PF.
Fisco passo per passo 01/05/2025
Dichiarazione precompilata 2025: online i modelli, al via l’invio dal 15 maggio
Con comunicazione del 30/04/2025, l'Agenzia informa i contribuenti che, a partire dal 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online i modelli precompilati 2025 per l’adempimento dichiarativo relativo all’anno d’imposta 2024. La documentazione comprende il modello 730 e il modello Redditi, predisposti sulla base dei dati già acquisiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria o trasmessi da soggetti terzi obbligati (come datori di lavoro, banche, farmacie, enti previdenziali).
Fisco passo per passo 01/05/2025
Affitto di ramo d’azienda con prevalente componente immobiliare: no all’imposta fissa nelle annualità successive
Con l’Interpello 126/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicazione dell’imposta di registro in relazione a un contratto di affitto di ramo d’azienda, il cui valore prevalente è costituito da beni immobili. L’interpello è stato presentato da un imprenditore individuale che ha affittato, con contratto notarile, un proprio ramo d’azienda avente per oggetto l’attività di bar e ristoro, ad altro imprenditore individuale, per una durata iniziale di dodici anni, rinnovabile tacitamente.
Fisco passo per passo 01/05/2025
Guida ambientale escursionistica e IVA: escluse le prestazioni in aree protette dal regime di esenzione
Con l’Interpello 125/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 22) del d.P.R. n. 633/1972 alle prestazioni rese da una guida ambientale escursionistica (GAE), anche quando svolte all’interno di aree protette e accompagnate dalla concessione in uso di strumenti funzionali all’attività di accompagnamento. Secondo l’Amministrazione, tali servizi, in assenza di un ticket di ingresso al luogo visitato, configurano prestazioni autonome assoggettabili a ordinaria imposizione IVA.
Fisco passo per passo 01/05/2025
Scissione totale non proporzionale di società semplice: nessun abuso del diritto se l’operazione ha fondamento organizzativo
Con l’Interpello 124/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il delicato tema dell’applicabilità della clausola generale antiabuso ex articolo 10-bis della legge n. 212/2000 a un’operazione di scissione totale non proporzionale di una società semplice, con attribuzione del patrimonio a tre nuove società semplici costituite ad hoc. L’Amministrazione ha concluso che, in presenza di adeguate ragioni extrafiscali, non ricorrono i presupposti per configurare un’ipotesi di abuso, con piena legittimità dell’operazione sotto il profilo delle imposte dirette e con applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1 ai fini indiretti.
Notizie Flash 01/05/2025
Aggiornati gli importi delle diarie INAIL per accertamenti fuori residenza dal 1 aprile 2025
Con la circolare n. 28 del 29 aprile 2025, l’INAIL ha comunicato l’adeguamento degli importi delle diarie di trasferta spettanti agli assicurati invitati fuori dal proprio comune di residenza per esigenze legate ad accertamenti medico-legali, verifiche amministrative o trattamenti terapeutici. L’aggiornamento ha effetto a partire dal 1 aprile 2025 ed è stato definito sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato confrontando la media annua del 2024 con quella del 2023.
L’evoluzione della Giurisprudenza 01/05/2025
Esenzione dall’imposta immobiliare per l’infrastruttura ferroviaria: il via libera della Corte UE
Con la sentenza del 29 aprile 2025, causa C-453/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito un principio di notevole rilievo in materia di fiscalità locale e concorrenza: una normativa nazionale che prevede l’esenzione dall’imposta sui beni immobili per i terreni, gli edifici e le costruzioni che fanno parte di una infrastruttura ferroviaria se questa è messa a disposizione dei vettori ferroviari non costituisce una misura di aiuto di Stato selettiva vietata dall’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La questione pregiudiziale sollevata e il contesto normativo La pronuncia è intervenuta a seguito di una domanda di interpretazione pregiudiziale rivolta alla Corte, concernente: l’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, che vieta aiuti concessi dagli Stati che falsino o minaccino di falsare la concorrenza; l’articolo 108, paragrafo 3 TFUE, che impone agli Stati membri di notificare preventivamente ogni misura di aiuto alla Commissione; l’articolo 2 del Regolamento UE 2015/1589, che disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 108 TFUE.
Quesiti30/04/2025
contabilità
Buonasera. Una srl realizza un nuovo fabbricato per il quale viene presentata comunicazione SUAP con data di fine lavori 16 dicembre 2024.
Info Fisco 053 / 2530/04/2025
La Flat-Tax nell’ambito del CPB per il periodo 2024
Dopo aver esordito nella dichiarazione dei redditi 2024, come misura una tantum operante per tutti i contribuenti ad eccezione dei forfetari, la flat-tax, introdotta per premiare i contribuenti virtuosi in grado di incrementare il reddito 2023 rispetto al triennio precedente, è stata estesa a favore dei soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale. In tale ambito l’agevolazione opera in particolare: con riferimento all’intero biennio concordato, in linea generale; unicamente per il periodo 2024, per i contribuenti forfetari.