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Notizie Flash 11/02/2020

Forfetari - comunicazione riduzione IVS entro il 28/02

Forfetari - comunicazione riduzione IVS entro il 28/02

I soggetti che nel 2020 esercitano la propria attività d’impresa fruendo del regime forfettario e

  • intendono beneficiare del regime contributivo agevolato
  • devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

Il regime contributivo agevolato si continua, invece, ad applicare anche nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Come noto, la Legge di stabilità 2016 (sostituendo l’art. 1 c. 77 L. 190/2014) ha previsto che:

  • a favore degli imprenditori che accedono al regime forfetario
  • è riconosciuto un regime contributivo agevolato che consente:
    • l’applicazione di una riduzione del 35% della contribuzione IVS (non anche Gestione separata)
    • ferma restando l’applicazione del minimale contributivo.

N.B.: l’agevolazione esclude la contestuale fruizione delle seguenti riduzioni contributive:

  • over 65 titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS: del 50% (art. 59 c. 15 L. 449/97)
  • collaboratori familiari under 21 di impresa familiare che fruisce del regime agevolato: di 3 punti percentuali (art. 1 c. 2 L. 233/90)

Il contribuente potrà scegliere la agevolazione ritenuta più conveniente, operando di conseguenza.

Nel corso del 2020, i contribuenti forfettari, devono dunque:

  • versare i contributi IVS cd. “fissi” alle scadenze trimestrali, anche se di importo ridotto del 35% rispetto agli ordinari versamenti calcolati sul minimale;
  • verificare, in sede di Redditi 2021, se il reddito “forfettario” risulti maggiore o minore al “reddito minimale” fissato per il 2020 ridotto del 35%.

L’opzione per l’agevolazione contributiva:

  • è esercitata tramite istanza da trasmettere all’INPS,
  • anche in periodi successivi a quello di primo ingresso nel regime forfettario
  • può essere esercitata una sola volta dal contribuente e dura fino a revoca/fuoriuscita.

 

CASISTICHE

 

A) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2019 NON HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2019 che già nel 2019 hanno adottato il regime forfettario ma non hanno fruito del regime contributivo agevolato e che continuano ad applicare dal 1° gennaio 2020 il regime “forfetario”, sono tenuti:

  • a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell’INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti
  • entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2020.

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE: l'accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso. Si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal 1 gennaio del relativo anno.

B) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2019 HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I forfettari nel 2019  che già in tale anno hanno adottato il regime contributivo agevolato:

  • qualora permangano i requisiti di agevolazione fiscale e non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso continuano con tali agevolazioni anche nel 2020.

C) SOGGETTI GIÀ ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Anche i soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2019 operando in regime ordinario e che applicano dal 1° gennaio 2020 il regime “forfetario”, sono tenuti:

  • a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell’INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti
  • entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2020.

D) TITOLARI DI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 01/01/2020 e presumono di essere in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, ai fini dell’agevolazione contributiva:

  • sono anch’essi tenuti a presentare la domanda accedendo al Cassetto previdenziale;
  • con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”; non viene, quindi, individuato un termine preciso per l’invio.

La massima tempestività è richiesta al fine di permettere l’inclusione tra i soggetti agevolati in sede di prima elaborazione utile (ordinaria o infrannuale) da parte dell’Inps.

 

Fac-simile di richiesta predisposta dall’Inps (all. 3 Circ. 35/2016)

All’INPS di …………………………………

Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.

__L__ sottoscritt__ _______________________________, nat__ a ____________________ il __________, cod. fis. ____________________, titolare dell’impresa iscritta al N° REA _____________ avente data di inizio attività _____________

chiede

di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14 come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:

  • che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
  • che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
  • che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in corso non sarà riconosciuta;
  • che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello;

_L__ sottoscritt__ ______________________, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

dichiara

che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

Lì, _____________________ FIRMA

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Notizie Flash 26/06/2025
Compenso professionale maggiore di quello pattuito: il parere del Consiglio Nazionale sulla legittimità dell’opinamento della parcella
Un recente quesito avanzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli ha offerto l’occasione al Consiglio Nazionale per intervenire su una questione pratica di crescente rilevanza nella professione: è legittimo richiedere l’opinamento della parcella secondo i parametri del D.M. n. 140/2012 anche quando il professionista ha già concordato un compenso forfettario con il cliente e ha emesso fattura non saldata Il caso sottoposto è emblematico di una prassi che si verifica con una certa frequenza: il professionista concorda preventivamente con il cliente un compenso, lo formalizza con l’emissione di una fattura in regime forfettario, ma si trova poi a gestire il mancato pagamento da parte del cliente. A quel punto, l’iscritto si rivolge all’Ordine per ottenere un parere di congruità, richiedendo che la parcella venga liquidata secondo i parametri normativi previsti per l’assenza di accordo.
Notizie Flash 26/06/2025
Opinamento della parcella: il cliente ha diritto di accesso e partecipazione, ma non all’audizione personale
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto nuovamente in merito alle modalità applicative delle norme sul procedimento di liquidazione della parcella, fornendo un chiarimento richiesto dal Consiglio dell’Ordine di Savona riguardo alla partecipazione del cliente nel corso del procedimento di opinamento, attivato su istanza dell’iscritto. La questione oggetto del quesito riguarda l’eventualità in cui il cliente del professionista – nei cui confronti l’Ordine è chiamato a esprimersi circa la congruità dei compensi richiesti – presenti una richiesta formale di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, richiedendo contestualmente sia la visione del fascicolo sia la possibilità di essere ascoltato personalmente, eventualmente assistito da persona di fiducia o legale.
Notizie Flash 26/06/2025
Elezioni negli Ordini professionali: il Consiglio Nazionale chiarisce i limiti al mandato consecutivo
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ricevuto un articolato quesito da parte del Consiglio dell’Ordine di Tivoli riguardante l’interpretazione e l’applicazione del divieto del terzo mandato consecutivo previsto dal D.Lgs. n. 139/2005, in riferimento alla prossima tornata elettorale 2026/2029. L’intervento si inserisce in un contesto di complessità istituzionale generata da vicende recenti che hanno interessato il mandato 2022/2025 del locale Consiglio dell’Ordine.
Notizie Flash 26/06/2025
Tirocinio da dottore commercialista: il Consiglio Nazionale chiarisce la validità del tirocinio pregresso da esperto contabile
Con riferimento al quesito avanzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, il Consiglio Nazionale è intervenuto per fornire un chiarimento interpretativo circa le modalità di accesso al tirocinio da dottore commercialista, nel caso in cui il soggetto abbia già effettuato un tirocinio valido da esperto contabile, ma sia ancora in corso di validità al momento della nuova iscrizione. Il caso sottoposto riguarda la possibilità, per un soggetto che abbia completato 18 mesi di tirocinio in vista dell’iscrizione alla sezione B dell’albo (Esperti contabili), di procedere a nuova iscrizione nella sezione A del registro dei tirocinanti (Commercialisti) per svolgere un tirocinio ridotto di un anno, ai sensi dell’art. 14 del D.M. 143/2009, anche qualora il precedente tirocinio da esperto contabile sia ancora in corso e non ancora giunto a scadenza al momento dell’inizio del nuovo tirocinio da commercialista.
Notizie Flash 26/06/2025
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Con la sentenza del 26 giugno 2025 nella causa C-618/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito una chiarificazione importante in merito all’utilizzo del logo ufficiale dell’UE per la produzione biologica sull’imballaggio di medicinali vegetali tradizionali, in particolare per le tisane con proprietà terapeutiche. Il caso trae origine da una controversia tra due aziende tedesche operanti nel settore della produzione e distribuzione di preparati erboristici.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025 il decreto-legge n. 92/2025, destinato ad entrare in vigore a partire dal 27 giugno 2025. Si tratta di un provvedimento che contiene una serie di interventi urgenti e mirati a supporto del sistema produttivo nazionale, con particolare attenzione ai comparti in crisi industriale complessa, alla continuità operativa di impianti strategici e alla salvaguardia dell’occupazione in contesti a elevato rischio sociale.
Notizie Flash 26/06/2025
Una nuova architettura normativa per la gestione della ricostruzione post-calamità in Italia
Il 26 giugno 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Programma di Governo ha reso noto, attraverso il proprio portale istituzionale, di aver pubblicato un focus esplicativo dedicato alla recente Legge n. 40 del 18 marzo 2025, intitolata Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. La comunicazione ufficiale ha dato risalto a un passaggio normativo di notevole rilevanza per il sistema giuridico italiano, introducendo per la prima volta una disciplina unitaria e sistematizzata che si propone di regolamentare in maniera coerente e completa la fase di ricostruzione in seguito al verificarsi di calamità naturali con impatto rilevante su scala nazionale.
Notizie Flash 26/06/2025
Nuovi limiti europei per l’esenzione IVA delle microimprese: vincoli, applicazione e margini di flessibilità normativa
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Notizie Flash 26/06/2025
Estensione dei termini per l’utilizzo dei crediti fiscali da Superbonus in presenza di contenziosi
In occasione del Question Time del 26 giugno 2025, svolto presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stata fornita un'importante precisazione riguardante il regime applicabile ai crediti d’imposta derivanti dal Superbonus, con specifico riferimento ai casi in cui siano stati avviati procedimenti contenziosi relativi alle comunicazioni da cui originano tali crediti. È stato chiarito che, nel caso in cui un credito d’imposta da Superbonus risulti connesso a una comunicazione che è stata oggetto di contenzioso, e il cui esito sia stato definitivamente favorevole al contribuente, i termini di utilizzo delle singole rate annuali vengono prorogati.