Nella Risposta n. 31/2020 di ieri l'Agenzia chiarisce che la presentazione della dichiarazione "tardiva" non impedisce l’accesso ai benefici premiali ISA, a patto che i dati dichiarati dal contribuente siano corretti e completi.
Interpello: l’istante (impresa cui si applicano gli ISA) chiede se può accedere ai benefici premiali previsti dal D.L. 50/2017 (di seguito indicati) anche nel caso di dichiarazione tardiva presentata entro il termine di 90 gg dalla scadenza ordinaria.
BENEFICI PREMIALI ISA (D.L. 50/2017, art. 9-bis) |
Esonero da visto di conformità per la compensazione di crediti:
Esonero da visto di conformità/prestazione garanzia per rimborsi Iva per importo non superiore a €. 50.000 annui |
Esclusione da disciplina delle società di comodo ("non operative" o "in perdita sistematica") |
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici |
Anticipazione di 1 anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento |
Esclusione da Redditometro se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il reddito dichiarato |
Risposta: a tal fine l’Agenzia evidenzia che i dati utilizzati per il calcolo dell'affidabilità del contribuente possono essere quelli indicati nella dichiarazionedei Redditi presentata
Rimane fermo il fatto che i benefici presuppongono la correttezza e completezza dei dati dichiarati (v. CM 20/2019).
Dunque, accede al regime premiale anche il contribuente che presenti per la prima volta il mod. Redditi entro il prossimo 2 marzo 2020 (90 gg dal 2/12/2019, considerato che il 1/03/2020 cade di domenica).