Con la risposta all'interpello 25/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti non residenti
L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, richiama le disposizioni normative che disciplinano gli interventi in esame, con particolare riguardo sia al beneficio spettante e sia al fatto che i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, fatta eccezione, a seconda dei casi, per gli istituti di credito ed intermediari finanziari.
Inoltre, a decorrere dall’1/01/2017, la cessione del credito a favore di altri soggetti privati (che sono quelli diversi dai soggetti fornitori purché collegati al rapporto che dà luogo alla detrazione) è possibile anche per i soggetti ricadenti nella c.d. no tax area. Tali soggetti possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, per le spese sostenute per interventi di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici, anche a banche e intermediari finanziari, purché l’incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese (le modalità attuative di cessione di tale credito sono state disposte con i Provv. 28/08/2017 e 19/04/2019). I chiarimenti in merito all’ambito applicativo sono stati forniti con le CC.MM. 11/2018 e 17/2018.
Premesso quanto sopra e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla relativa normativa,