
E' stato firmato, da parte del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il decreto che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o del rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono obbligatori dal 6 marzo 2020.
Il contributo
I buoni saranno emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili e dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dall’emissione, pena l’annullamento.
PRESENTAZIONE ISTANZE
Per ottenere il contributo il richiedente
L’applicazione provvederà all’emissione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, del buono elettronico di spesa dotato di un codice identificativo. Dovranno essere indicati oltre ai dati del richiedente, anche i dati del minore.
Ai fini dell’attribuzione dei benefici, la pratica sarà sottoposta a un controllo da parte della SOGEI che, in particolare, effettuerà un controllo sulla validità dei codici fiscali del richiedente e del minore, in collegamento con l’anagrafe tributaria.
Il buono sarà utilizzabile presso le strutture, gli esercenti e gli enti inseriti in un apposito elenco consultabile attraverso un’applicazione web.
Per essere inseriti nell’elenco i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati devono, dal 1° febbraio 2020, registrarsi su tale applicazione ai fini della quale saranno obbligati ad accettare il buono.
Una volta speso il buono, gli esercenti dovranno emettere una fattura elettronica a seguito della quale gli sarà accreditato un importo pari al credito maturato.
Il decreto dispone che per gli acquisti effettuati in data antecedente il 20 febbraio 2020 è previsto comunque il rimborso di trenta euro per ogni dispositivo acquistato purché l’esercente presenti istanza di rimborso entro 60 giorni dall’operatività della piattaforma dedicata.
All’istanza di rimborso devono essere allegati copia dei documenti giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura, attestanti la vendita del dispositivo antiabbandono.