Con il principio di diritto 2/2020, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente alla possibilità di fruizione dell'iperammortamento nel caso di locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari (locatore)
ha ribadito:
- in linea con i chiarimenti forniti nella CM 4/E/2017
- che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare:
- all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa
- ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa
- e di conseguenza non possono fruire dell'agevolazione gli intermediari finanziari che
- pongono in essere dei contratti pur denominati (impropriamente rispetto all'accezione rilevante ai fini delle agevolazioni in discorso) come contratti di "locazione operativa"
- atteso che in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.
A supporto di tale conclusione, l'Agenzia richiama le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia con la circolare n. 288 del 3 aprile 2015, avente ad oggetto "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", con le quali si indicava la possibilità per gli intermediai finanziari di svolgere dell'attività di c.d. "leasing operativo" - anche in via prevalente - solo al ricorrere di determinate condizioni; tra le quali, quella secondo cui deve "essere negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene" (v. sezione III, paragrafo 1, nota 1, della citata circolare).
La necessaria presenza di tale specifica condizione, in particolare, serve proprio ad assicurare che i contratti pur denominati quali contratti di "leasing operativo" siano comunque contratti aventi causa finanziaria e, pertanto, non idonei in nessun caso a configurare il soggetto finanziario quale soggetto investitore destinatario dell'agevolazione dell'iper ammortamento (o del super ammortamento) in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.
A ulteriore conferma di quanto sopra precisato, si precisa che la FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2017, nel consentire di soddisfare il requisito dell'interconnessione sia presso il noleggiante sia presso il noleggiatore, si basa evidentemente, come confermato alla scrivente dallo stesso Ministero dello Sviluppo economico, sul presupposto che entrambe le imprese siano potenzialmente in grado, dal punto di vista tecnico, di soddisfare il requisito dell'interconnessione secondo il "paradigma 4.0" nell'ambito del rispettivo processo di produzione.