L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non sussiste per i compensi derivanti dalla gestione di apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici. È quanto chiarisce l’Agenzia con la risposta n. 9/2020.
La fattispecie in esame attiene ad un contribuente che opera, per conto di un concessionario di giochi leciti, in qualità di gestore che provvede alla raccolta delle somme di denaro giocate relative agli apparecchi da intrattenimento o divertimento (di proprietà del concessionario) installati in luoghi pubblici e percepisce in relazione a tali attività dei compensi che vengono annotati nel registro dei corrispettivi. Inoltre, in aggiunta a questi ultimi, percepisce corrispettivi, anch’essi registrati nel registro dei corrispettivi, dalla gestione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento (di sua proprietà) senza vincita in denaro.
Premesso quanto sopra, l’istante ha chiesto che sussista o meno l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, evidenzia che le somme percepite con riferimento agli apparecchi ex lett. a), co. 6, art. 110, del TULPS e VLT rappresentano il compenso, esente IVA ex n. 6), co. 1, art. 10, del DPR 633/1972, per il servizio di raccolta delle giocate. Inoltre, tali compensi possono essere annotati nel registro dei corrispettivi in ossequio alle disposizioni dell’art. 21 del medesimo decreto IVA che esonera le stesse dall’obbligo di emissione della fattura.
Con riguardo agli apparecchi senza vincita in denaro, il D.M. 10/05/2019 (modificato dal D.M. 24/12/2019) ha previsto che l’obbligo memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, in fase di prima applicazione, non trova applicazione per le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi in base ai DD.MM. 13/02/2015 e 27/10/2015 e all’art. 2 del DPR 696/1996. Tale ultima disposizione contiene l’elenco dell’operazioni non soggette all’obbligo di certificazione tra cui sono incluse anche le seguenti:
Pertanto, fermo restando l’obbligo di annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi, non sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi derivanti dagli apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico.