L’Agenzia, con la risposta n. 7/2020, ribadisce che i dati dei corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di invio telematico.
Il caso rappresentato attiene ad una società operante nel settore sportivo la cui attività, consistente tra l’altro nella gestione di eventi calcistici e di ogni altra attività calcistica, è ricompresa tra quelle previste al punto 2 della Tabella C allegata al DPR 633/19972 che, appunto, fa riferimento “agli spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono" alle quali risultano applicabili le disposizioni per le attività spettacolistiche previste dall’art. 74-quater dal medesimo DPR IVA. Per tali operazioni, il co. 2 di tale ultima disposizione prevede che le imprese assolvono all’obbligo di certificazione dei corrispettivi attraverso il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina ex L. 18/1983. A tal fine, l’istante si avvale di un operatore specializzato per l’emissione e la rendicontazione dei titoli di accesso. Questi ultimi, cartacei o elettronici, risultano rispondenti alle specifiche richieste dal D.M. 6/06/2005 e dal Provv. Agenzia del 4/03/2008.
La certificazione dei proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso è soggetta alle regole previste dall’art. 74-quater per le attività spettacolistiche e dal D.M. 13/07/2000.
Premesso quanto sopra, è stato chiesto all’Agenzia se per il caso rappresentato sussista o meno l’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 del D.lgs. 127/2015.
L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, evidenzia che il D.M. 10/05/2019, come modificato dal D.M. 24/12/2019, nel prevedere specifici esoneri dal suddetto obbligo elenca le operazioni che dallo stesso risultano esonerate in fase di prima applicazione. Nell’ambito dell’esonero non sono ricomprese le operazioni svolte dall’istante.
Tuttavia, nelle risposte n. 506 e 535 del 2019 è stato chiarito che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi, in quanto, in base al D.M. 13/07/2000, i dati circa i titoli di accesso emessi sono già oggetto di separato invio alla SIAE che li rende disponibili all'anagrafe tributaria.
L’obbligo di invio telematico dei dati sussiste per i corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, di regola documentati con scontrino/ricevuta.