Entro il 20 gennaio occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative all’ultimo trimestre 2019, potendo fare riferimento al calcolo predisposto dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al SdI, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019.
L’art. 12-novies del Dl 34/2019 ha previsto:
- che l’Agenzia Entrate integri le fatture elettroniche inviate allo SDI
- dell’eventuale imposta dovuta e non indicata dal contribuente nell’apposito “blocco” tramite una procedura automatizzata (il cui esito viene reso noto nel Cassetto fiscale del contribuente, il quale potrà anticipare l’avviso bonario dell’Agenzia controllando tempestivamente tale dato).
Il controllo automatizzato viene posto in essere:
- sulla scorta degli imponibili indicati in fattura (di importo superiore a €. 77,47) ai quali risulta associato un codice “Natura” che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo
- tramite riscontro dell’assenza della compilazione dell’apposito blocco dedicato all’indicazione dell’imposta di bollo.
Il calcolo fornito dall'Agenzia:
- può essere variato dal contribuente modificando il numero delle fatture, nel campo “N. Documenti dichiarati”, per le quali si intende versare il bollo;
- conseguentemente viene cambiato dal sistema l’importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, dell’imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della mancata spunta in sede di predisposizione della fattura elettronica (mancata compilazione del blocco “Dati bollo” del tracciato xml).
SANZIONI
L'art. 17 del DL 124/2019 introduce una particolare “particolare” procedura in presenza di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle e-fatture; in tal caso l’Agenzia:
- comunica telematicamente al contribuente l’importo dovuto, comprensivo di sanzione (30%) ed interessi
- nella quale sarà chiarito che:
- in presenza di pagamento entro i 30 giorni successivi alla notifica: la sanzione andrà ridotta a 1/3 (che viene a ridursi al 10% dell’importo non versato)
- in caso di mancato pagamento, le somme saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo
NOVITA' 2020
In sede di conversione del Decreto n. 124/2019, è stato previsto che:
- nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di €. 1.000 il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale:
- entro il 16 giugno
- ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Superata tale soglia rimane "confermata" la periodicità trimestrale, con il versamento da effettuare entro il giorno 20 del primo mese successivo la scadenza del trimestre:
- 20 aprile 2020 per il primo trimestre
- 20 luglio 2020 per il secondo trimestre
- 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre e
- d infine 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.
Come anticipato, il Collegato fiscale interviene
- a semplificare le modalità di versamento per l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche (di cui al DM 17/06/2014, ancorché il Collegato non modifichi tale DM)
- senza che ciò trovi applicazione per l’imposta applicata sulle fatture cartacee