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Notizie Flash 15/01/2020

Superamento delle barriere architettoniche: aliquota Iva applicabile

Superamento delle barriere architettoniche: aliquota Iva applicabile

L’Agenzia, con la risposta n. 3/2020, ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile agli interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche.

La fattispecie oggetto dell’interpello riguarda l’aliquota IVA applicabile alle opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. In particolare, l’istante riferisce che l’oggetto della propria attività, individuato da codice ATECO 28.22.01 (fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili, attività svolta presso unità locale), è quello di progettazione, costruzione e montaggio di montacarichi, servoscala, ascensori e piattaforme elevatrici anche finalizzate a consentire il superamento di barriere architettoniche. Nell’ambito della propria attività l’istante stipula con il cliente dei contratti di appalto il cui oggetto consiste nella fornitura sia del prodotto (servoscala, piattaforma elevatrice, ascensore etc.) e sia delle opere edili e accessorie necessarie all'installazione dell'apparecchiatura all'interno dell'immobile (parti comuni di edifici condominiali o nei singoli appartamenti).

Chiarimenti richiesti all’Agenzia:

  • se l’applicazione dell’IVA al 4% richieda o meno la rispondenza dell'opera realizzata nell'ambito del contratto di appalto alle caratteristiche tecniche ex art. 8.1.13 del D.M. 236/1989,
  • oppure se sia sufficiente che la prestazione debba rispettare nel suo complesso la disciplina contenuta nel citato D.M. 236/1989, con possibilità di invocare, quando possibile, la deroga di cui all'art. 7 del medesimo decreto ai requisiti minimi dimensionali, di portata e di sicurezza.

Iva applicabile

Soluzione prospettata dal contribuente

IVA 4%

  • occorre il rispetto dei requisiti minimi previsti dall’art. 8.1.13 del D.M. 236/1989

IVA 10%

  • si applica nel caso di realizzazione dell’appalto della manutenzione straordinaria in deroga alle dimensioni minime del suddetto D.M. 236/1989

L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, richiama, tra l’altro, alcuni chiarimenti resi nella consulenza giuridica n. 18/2019 (in cui sono presenti le definizioni di barriere architettoniche previste dall’art. 1 del D.M. 236/1989) e nella R.M. 70/2012. In tale ultimo documento di prassi, le cui considerazioni sono state valide ai fini dell’individuazione della portata del citato n. 41-ter), è stato chiarito quanto segue:

  • l'aliquota IVA del 4% prevista dal n. 31) della Tabella A, parte II, del DPR 633/1972,
  • applicabile alle cessioni dei beni ivi previsti (cioè poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte/impedite capacità motorie), è un'agevolazione oggettiva, essendo la norma finalizzata ad agevolare i trasferimenti di beni che in ragione delle loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei alla risoluzione dei limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare il beneficio dell’IVA ridotta alla circostanza che l'acquirente sia il soggetto portatore di handicap

Pertanto, ai fini dell’agevolazione si ha riguardo alla natura del bene ceduto piuttosto che allo status soggettivo dell’acquirente.

Applicazione dell’aliquota IVA del 4%: è possibile in ogni fase di commercializzazione del bene, anche qualora il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili, nella misura in cui rispondano alle specifiche tecniche previste dall’art. 8.1.13 del D.M. 236/1989.

In definitiva, l’Agenzia, in linea con quanto chiarito nella citata R.M. 70/2012, ritiene che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche possa fruire dell’aliquota IVA del 4%, nella misura in cui le stesse rispondano alle specifiche tecniche indicate nel citato art. 8.1.13.

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Cripto-attività: la franchigia di 2.000 euro riduce la base imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva
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Notizie Flash 01/05/2025
Aggiornati gli importi delle diarie INAIL per accertamenti fuori residenza dal 1 aprile 2025
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Esenzione dall’imposta immobiliare per l’infrastruttura ferroviaria: il via libera della Corte UE
Con la sentenza del 29 aprile 2025, causa C-453/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito un principio di notevole rilievo in materia di fiscalità locale e concorrenza: una normativa nazionale che prevede l’esenzione dall’imposta sui beni immobili per i terreni, gli edifici e le costruzioni che fanno parte di una infrastruttura ferroviaria se questa è messa a disposizione dei vettori ferroviari non costituisce una misura di aiuto di Stato selettiva vietata dall’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La questione pregiudiziale sollevata e il contesto normativo La pronuncia è intervenuta a seguito di una domanda di interpretazione pregiudiziale rivolta alla Corte, concernente: l’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, che vieta aiuti concessi dagli Stati che falsino o minaccino di falsare la concorrenza; l’articolo 108, paragrafo 3 TFUE, che impone agli Stati membri di notificare preventivamente ogni misura di aiuto alla Commissione; l’articolo 2 del Regolamento UE 2015/1589, che disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 108 TFUE.
Info Fisco 053 / 2530/04/2025
La Flat-Tax nell’ambito del CPB per il periodo 2024
Dopo aver esordito nella dichiarazione dei redditi 2024, come misura una tantum operante per tutti i contribuenti ad eccezione dei forfetari, la flat-tax, introdotta per premiare i contribuenti virtuosi in grado di incrementare il reddito 2023 rispetto al triennio precedente, è stata estesa a favore dei soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale. In tale ambito l’agevolazione opera in particolare: con riferimento all’intero biennio concordato, in linea generale; unicamente per il periodo 2024, per i contribuenti forfetari.
Info Flash Fiscali 080 / 2530/04/2025
Riduzione IVS per i neoiscritti 2025 - Le istruzioni dell'Inps
L’INPS ha recentemente fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, a decorrere dall’anno 2025 e per un massimo di 36 mesi, riferita: alla riduzione al 50 della contribuzione previdenziale e assistenziale; dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alla gestione IVS degli artigiani o dei commercianti. Con un prossimo messaggio l’Inps comunicherà l’attivazione della procedura per l’invio dell’istanza.
Fisco passo per passo 30/04/2025
Concordato preventivo biennale: definite le regole per l’elaborazione delle proposte 2025-2026
Il DM del MEF del 28 aprile 2025, in attuazione dell’art. 9 del DLgs n. 13/2024, ha approvato le metodologie di calcolo che guideranno l’Agenzia delle Entrate nell’elaborazione delle proposte di Concordato Preventivo Biennale (CPB) riferite al biennio 2025-2026, per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sul periodo d'imposta 2024. Si conclude, così, l'iter necessario per l'estensione dell'istituto al prossimo biennio, dopo la pubblicazione, da parte dell’Agenzia Entrate, dei Provv. 9/04/2025, n. 172929, che ha approvato il modello CPB 2025/2026, e Provv. 24/04/2025 n. 195422, che ha definito le modalità di trasmissione del citato modello e della revoca dell’adesione alla proposta (v.