L’Agenzia, con la risposta n. 4/2020, ha fornito chiarimenti in merito al soggetto legittimato alla detrazione o rimborso dell’IVA assolta in dogana a seguito di operazioni di importazione.
Il quesito oggetto di interpello riguarda una società svizzera (istante) che nell’ambito della propria attività acquistava i beni oggetto di commercializzazione presso imprese estere e, tramite un rappresentante fiscale italiano cui veniva venduta e fatturata la merce, provvedeva alla loro esportazione in Italia.
Le operazioni poste in essere dal rappresentante fiscale italiano erano le seguenti:
In seguito, l’istante ha modificato la procedura di vendita delle merci per effetto del Reg. UE n. 670/2016 che ha subordinato l'immissione in libera pratica nell'UE di alcuni prodotti (tra cui quelli commercializzati dall'istante) all'esibizione di un documento di vigilanza, rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, che è stato negato in quanto lo stesso istante era sprovvisto di una stabile organizzazione nel territorio dell'Unione.
Per effetto del diniego, l’istante ha deciso di operare nel seguente modo:
Premesso quanto sopra, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta modalità di richiesta del rimborso IVA, considerando che nell’ambito della FAQ dell’Agenzia in merito alle istanze di rimborso presentate dai soggetti italiani per l'Iva versata in altro Stato comunitario emerge che i soggetti che hanno una stabile organizzazione in Italia, gli identificati diretti, e coloro che usufruiscono del rappresentante fiscale ai fini del rimborso dell’IVA devono osservare le modalità ex art. 38-bis (in luogo dell’art. 38-bis2) del DPR 633/1972.
L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, richiama l’art. 56 del DPR 43/1973 il quale stabilisce che ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana che, in base al Reg. UE 952/2013, può essere fatta da chiunque presenti in dogana la merce. Inoltre, come chiarito dalla stessa Agenzia nella R.M. 161/2008, l'importazione si considera effettuata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione da parte dell'autorità doganale che provvede a riscuotere anche l’IVA. Il documento assume così il valore di bolletta doganale ed attesta l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
Il soggetto passivo dell'obbligazione doganale è il proprietario della merce e, in via solidale, coloro per conto dei quali la merce è stata importata/esportata. A tal fine, il citato Reg. UE 952/2013 ha precisato che il debitore è il dichiarante che, in caso di rappresentanza indiretta, debitore è anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Pertanto, il versamento dell'IVA è eseguito in dogana dal proprietario della merce o dal soggetto per il cui tramite si effettua l'importazione. A tale proposito, la R.M. 431354/1990 ha chiarito che ai fini IVA il debitore dell'imposta è sempre l'effettivo proprietario della merce e non l'intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali (in tal senso l’art. 19 del DPR 633/1972 e l’ordinanza n. 2570/2019 della Cassazione). Pertanto, in ossequio al disposto del citato art. 19, la facoltà del proprietario delle merci di detrarre l’IVA pagata dal mandatario senza rappresentanza, che effettua le operazioni doganali di importazione di beni, trova il suo fondamento ogni qualvolta la sua identità venga verificata con il collegamento soggettivo tra il documento doganale e la fattura estera. Ne deriva che il soggetto legittimato al recupero dell’IVA assolta all’atto dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio dell’attività che può detrarre l’IVA previa registrazione della bolletta doganale nel registro acquisti. Nel caso di specie, il debitore dell'imposta è l'acquirente italiano considerando che la vendita ha luogo direttamente tra l'istante e la società italiana e non per il tramite del rappresentante fiscale.