Con la risposta 1/2019 l’Agenzia delle Entrate:
- relativamente all'utilizzo del credito d'imposta per interventi di efficienza energetica in compensazione con il debito per le accise
- da parte di da una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, che ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica di immobili.
premesso che:
- in base all' art. 14, D.L. n. 63/2013
- per gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
- il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi, credito d'imposta da utilizzare in compensazione in 5 rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di "sconto" sul corrispettivo dovuto
e che in base a tali disposizioni, l’impresa che realizza il lavoro collegato allo sconto in fattura può cedere il proprio credito di imposta al fornitore di energia (in via generale, la società che ha riqualificato il condominio può, secondo quanto scrive l’Agenzia, cedere il credito a una utility che le vende energia o gas e utilizzarlo alle medesime condizioni del primo cessionario).
considerato che
- a decorrere dal 1° marzo 2001 - i pagamenti riguardanti le imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al Testo Unico delle accise possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale, anche mediante il versamento unitario, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi
- è consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato F24 Accise, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi
ne deriva:
- che il credito d'imposta per interventi di efficienza energetica acquistato dalla società multiservizi può essere utilizzato - mediante il modello F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.