Nella condizione di marginalità economica, per le piccole imprese individuali, ha un peso l'età avanzata del contribuente. Il soggetto anziano potrebbe infatti svolgere l'attività secondo logiche non strettamente economiche, il che giustifica la differenza rispetto ad altre imprese di settore. Nello specifico però l’accertamento basato sullo studio di settore è da considerarsi legittimo perché l'età avanzata del titolare era perfettamente bilanciata dall'ausilio parziale fornito dal figlio.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 34726 del 30 dicembre 2019 con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.
Confermato dunque l’esito dei gradi di merito. In particolare, secondo la Ctr Lazio, il contribuente non era stato in grado di contrastare, in sede di contraddittorio, sia amministrativo che giurisdizionale i risultati degli studi di settore: infatti, dopo aver sostenuto che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati era dovuto "a causa dell'avanzare dell'età", aveva ammesso di aver sopperito con l'aiuto gratuito fornito dal proprio figlio. Proprio tale circostanza svuotava di valore l'affermazione principale, rendendo legittimo l'accertamento impugnato.
Con uno dei motivi di ricorso il contribuente denunciava violazione di legge (art. 62-sexies del dl 331/1993 e art. 39 del dpr 600/1973) in quanto nell’accertamento erano state omesse le ragioni per cui erano state disattese le doglianze del contribuente, che aveva dichiarato di avere, nel 2005, 74 anni e di percepire due pensioni per un totale lordo di oltre 36 mila euro, svolgendo l’attività con l'aiuto del figlio "con un impegno a tempo parziale", in quanto questi lavorava a tempo pieno. Inoltre, come confermato dalla Agenzia delle entrate con la circolare 38/2007, l’età avanzata non deve essere documentata rappresentando un’ipotesi di marginalità economica, causa di disapplicazione dello studio di settore.
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ricorda il proprio orientamento secondo cui l’età avanzata non è da sola sufficiente a confutare i risultati emergenti dagli studi di settore o dai parametri (Cass., 19846/17; Cass., 19559/18; Cass., 16455/13; Cass., 23878/19, anche se in materia di "parametri"; Cass., 15614/2016, per la quale addirittura l'età avanzata di un artigiano è stata ritenuta come un elemento sfavorevole nella valutazione della posizione reddituale del contribuente, essendo un "elemento sintomatico della sua notevole esperienza professionale e della sua capacità contributiva”).
Effettivamente l’Agenzia delle entrate, con circolare 31 del 2007 (ribadita dalla circolare 38), ha indicato l’età avanzata del contribuente come un fattore di marginalità economica, come nel caso delle piccole imprese individuali, in specifici comparti, condotte da soggetti anziani che svolgono l'attività secondo logiche non strettamente economiche che le differenziano dalle altre imprese del settore.
Tuttavia secondo il giudice di appello, con motivazione sul punto ineccepibile, l'età avanzata del padre era bilanciata perfettamente dall'ausilio parziale fornito dal figlio.