La sola indicazione del nome del contribuente nella lista Falciani non è sufficiente a dimostrare l’evasione fiscale sui capitali nascosti in Svizzera. Sono infatti necessarie altre presunzioni.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33893 del 19 dicembre 2019, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.