Con la risposta n. 530 del 17 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente al caso
- di un fallimento della controllante Beta, che vantava nei confronti di una controllata ALFA un credito finanziario
- una terza società acquista dalla procedura fallimentare di Beta, con contratto di compravendita in forma di atto pubblico, la partecipazione nella società Gamma Srl. Tale acquisto avviene per un valore inferiore a quello nominale iscritto in bilancio e il nuovo creditore rileva il credito per il valore di acquisto, senza iscrivere le sopravvenienze passive derivanti dal minor valore del credito
chiarisce che;
- ai fini della disciplina sulla rinuncia al credito non assume rilevanza il fatto che il credito stesso sia stato acquistato da una procedura fallimentare, essendo importante solo la circostanza di un’acquisizione volontaria del credito a un prezzo inferiore al suo valore nominale. La relazione al Dlgs n. 147/2015, a commento dell’articolo 13, chiarisce che “la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale”.
Secondo l’Agenziala fattispecie rappresentata rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 88, comma 4-bis del Tuir: la formalizzazione della rinuncia comporterà ai fini contabili un incremento del patrimonio netto, ai fini fiscali una variazione fiscale in aumento per la parte che eccede il valore fiscale del credito rinunciato, da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi.
Come riferito dall’istante
- il socio provvederà alla formale rinuncia parziale al credito “al momento dell’effettivo pagamento di quanto concordato”.
Riguardo alla posizione del socio creditore, infine, l’Agenzia ricorda che “la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia” come indicato nella relazione al Dlgs n. 147/2015.