Il professionista non può dedurre il 50% delle rendita o del canone di locazione dell’immobile ad uso promiscuo qualora disponga di un altro immobile, in parte locato ad altri professionisti ed in parte adibito ad uso esclusivo della professione.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 31621 del 4 dicembre 2019, ha respinto il ricorso di un avvocato.
Confermato dunque l’esito dei gradi di merito in ordine allo specifico rilievo dell’avviso di accertamento.
Secondo il professionista, la Ctr aveva erroneamente ritenuto che lo stesso avesse altro immobile adibito esclusivamente ad uso professionale in quanto parte dello stesso immobile era in realtà locato ad altri professionisti.
Il tutto in altri termini si basava sull’interpretazione dell’art. 54, comma 3 del tuir, vigente ratione temporis secondo cui Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone.
Secondo la Cassazione la decisione della Ctr risulta aver fatto corretta applicazione della norma, escludendo che il contribuente potesse dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell'immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio), poiché lo stesso disponeva di altro immobile, adibito esclusivamente all’uso professionale e non a quello abitativo, a nulla rilevando che alcuni locali fossero locati ad altri professionisti. La deducibilità, infatti, deve intendersi condizionata al fatto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della professione, circostanza esclusa nel caso di specie. In altre parole, ad avviso della Cassazione, l'avverbio “esclusivamente”, contenuto nella norma in esame, deve leggersi in contrapposizione all’avverbio “promiscuamente, coerentemente con la ratio legis, che evidentemente riconosce una deduzione pari al 50% della rendita catastale nei soli casi in cui il professionista utilizza un bene immobile promiscuamente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e per il proprio uso personale o familiare, subordinandola alla condizione che egli non disponga di un altro immobile nello stesso comune, ove svolga esclusivamente l'attività professionale.