In materia tributaria, gli interessi da ritardato pagamento di cui all’art. 30 del dpr 602/1973 decorrono dalla notifica della cartella fino al pagamento a nulla rilevando il fatto che sia stata disposta giudizialmente la sospensione dell'esecutività.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 31786 del 5 dicembre 2019, ha respinto sul punto il ricorso di una srl che chiedeva lo scomputo degli interessi e dell’aggio relativi al periodo di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato.
Confermata sul punto la statuizione di secondo grado secondo cui la sospensione dell'efficacia esecutiva disposta dal primo giudice, non rileva ai fini degli interessi e dell'aggio in quanto venuta meno per effetto della pronuncia emessa a conclusione del giudizio.
Secondo la Cassazione la sospensiva non incide sugli interessi sia perché costituisce uno strumento processuale che non incide sul rapporto sostanziale, sia perché è uno strumento comunque provvisorio i cui effetti vengono travolti dalla pronuncia definitiva. Conseguentemente gli interessi per il ritardato pagamento, costituendo parte del debito del contribuente, non possono essere determinati da uno strumento solo processuale e provvisorio quale quello della sospensiva
Di conseguenza è stato affermato il seguente principio di diritto: la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che comunque decorrono dalla notifica della cartella come disposto dall’art. 30 del dpr 602/1973 che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell’esecutività della cartella stessa.
Durante il periodo di sospensione e, nel caso di rigetto del ricorso del contribuente, sono dovuti anche gli interessi da sospensione. Infatti secondo Cass. 1312/2018 è legittima la cartella di pagamento con cui vengono richiesti gli interessi da sospensione maturati durante il periodo di sospensione cautelare ex art. 47 del d. lgs. 546/1992 sino al provvedimento con cui la Ctp rigetta il ricorso.
La sospensione cautelare non incide sull’efficacia del provvedimento impugnato, il quale conserva nelle more del giudizio i suoi effetti e la sua validità, ma esclusivamente sulla esecutività dello stesso, con la sola conseguenza che, se e fin quando permane il provvedimento di sospensione, non potrà procedersi alla riscossione coattiva né dei tributi né degli interessi relativi che restano comunque dovuti una volta venuto meno il provvedimento di sospensione.