Con la recente RM 99 del 29/11/2019 l'Agenzia delle Entrate per la prima volta affronta formalmente una situazione che in precedenza risultava solo abbozzata, nel senso che era data per scontata nei documenti di prassi emanati, chiarendo che:
- il soggetto che appone il visto di conformità
- deve coincidere con l'intermediario che predispone e trasmette la dichiarazione
In caso di violazioni commesse prima del 30/11/2019 (data di emanazione della RM 99 citata) l'Agenzia valuterà caso per caso l'applicabilità della sanzione:
- da ricondurre all'infedele apposizione del visto (con applicazione della sanzione di €. 258, ex art. 39 c. 1 D.lgs. 241/97; si noti che il Dlgs 158/2015 non ha “arrotondato” tale importo ad €. 250)
- la sanzione del 30% per l'utilizzo dei crediti effettuata dal contribuente (trova applicazione la sanzione del 30% per l'utilizzo del credito rispetto a quanto eccede €. 5.000, cioè la quota di credito liberamente utilizzabile).
Quest'ultima impostazione non si ritiene, comunque, corretta.