La nota prot. n. 9943/2019 dell’INL ha fornito alcuni chiarimenti, a seguito delle recenti pronunce della Cassazione, in merito al termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso il committente per i debiti retributivi del lavoratore e contributivi degli enti previdenziali.
A seguito delle recenti pronunce della Suprema Corte con riferimento al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con la nota n. 9943/2019, per fornire gli opportuni chiarimenti al riguardo.
Aspetti normativi
Il co. 2 dell’art. 29 del D.lgs. 276/2003 prevede (per i fini che qui interessano) quanto segue:
Finalità della norma: garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli istituti previdenziali l’esperimento dell’azione verso il committente che risulta di fatto il beneficiario della prestazione lavorativa dalla quale sono maturati i crediti.
Regime di responsabilità solidale
Per l’individuazione dei termini per esercitare le azioni relative è opportuno distinguere i crediti retributivi dei lavoratori da quelli contributivi degli istituti previdenziali.
L’ambito applicativo del regime di decadenza dei 2 anni previsto dal citato co. 2 è riferito, come di recente chiarito dalla Cassazione, esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore. L’argomentazione posta a base della statuizione della Corte è quella in base alla quale i due rapporti (di lavoro e previdenziale), nonostante la loro connessione, sono distinti tra loro, posto che l’obbligazione contributiva dell’Inps deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta, quindi, non disponibile.
Inoltre, continua la Corte, che l’oggetto dell’obbligazione contributiva coincide con il “minimale contributivo strutturato dalla legge in modo imperativo”, ritenendo quindi che l’estensione del termine decadenziale di cui sopra porterebbe ad un effetto diverso da quello previsto dalla norma ovvero alla possibilità che “alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di 2 anni dalla cessazione dell’appalto”, con conseguente lesione nella protezione assicurativa del lavoratore che, diversamente, la disposizione in esame ha inteso potenziare (sent. n. 18004/2019, n. 22110/2019, n. 8662/2019 e n. 13650/2019).
Conclusioni: in base a quanto evidenziato, la Corte ha affermato il principio secondo il quale il termine decadenziale di 2 anni previsto dal citato co. 2 riguarda solo l’esercizio dell’azione da parte del lavoratore, per soddisfare i crediti retributivi, verso il responsabile solidale, e che lo stesso non risulti applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali per soddisfare la pretesa contributiva che è soggetta alla sola prescrizione ex art. 3, co. 9, L. 335/1995.