Con il Principio di diritto 23/2019:
considerato che:
in caso di mancata emissione della fattura nei termini previsti, trovano applicazione le seguenti sanzioni per ciascuna violazione (art. 6, D.Lgs 471/1997 - "Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto”)
trovando applicazione:
SANZIONE FISSA - DUBBI: il concetto (applicabilità del cumulo giuridico) era dato per scontato in dottrina; al contrario non viene affrontata la questione più delicata, che riguarda l'applicabilità della sanzione fissa (da €. 250) quando le fatture sono state comunque annotate in contabilità (è il caso classico in cui il contribuente non si avvede dello scarto della fornitura da parte dell'SDI).
In particolare non è chiaro se tale requisito debba già essersi verificato (cioè si sia già proceduto al versamento della liquidazione periodica che coinvolge le fatture "omesse" all'SDI) oppure possa essere invocato anche "in pendenza" di liquidazione (come si ritiene). Il chiarimento importante considerata la tempistica ridottissima in cui l'Agenzia riscontra lo scarto delle fatture; nella maggior parte dei casi la contestazione potrebbe intervenire prima che il contribuente possa procedere al versamento della liquidazione periodica (nel qual caso si potrebbe pensare di anticipare il versamento del debito periodico).
Inoltre, nel caso in cui lotto contenga un numero elevato di fatture potrebbe essere più conveniente attendere l'irrogazione della sanzione laddove si sia certi trovi applicazione la sanzione fissa; infatti, in tal caso l'Ufficio applicherebbe la maggiorazione del 25% alla sanzione unica di 250 €, mentre nel caso del ravvedimento il contribuente abbatterebbe la sanzione di 250 € applicata a tutte le fatture contenute nel lotto.