Con la risposta n. 474/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- rimborsi per il mancato guadagno giornaliero
- erogati a professionisti appartenenti a organizzazioni di volontariato, impiegati in attività di protezione civile
- costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.
Entrando a pieno titolo nel concetto di “lucro cessante”, a differenza del “danno emergente”, di cui si parla in caso di indennità per proventi perduti, sono imponibili.
CASO
Nel caso di specie, una Regione, in seguito a un evento sismico, si è accordata con gli Ordini e i Collegi professionali territoriali per impiegare tecnici professionisti in grado di effettuare una ricognizione preliminare dei danni subiti dal patrimonio edilizio, riconoscendo agli stessi il rimborso per il mancato guadagno giornaliero (articolo 9, comma 10, Dpr n. 194/2001 – ora articolo 39, comma 5, Dlgs n. 1/2018, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera, nel limite di 103,29 euro giornalieri lordi) e per le spese documentate di vitto, alloggio e viaggio.
RISPOSTA AGENZIA
Evidenzia l'Agenzia che:
- sono imponibili le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni (cd. lucro cessante), sia presenti che futuri, purché riconducibili alle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR
- mentre, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subìta dal percipiente e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio (cd. danno emergente).
In riferimento al caso di specie:
- considerato che l'articolo 9, comma 10, del d.P.R. n. 194 del 2001, dispone il rimborso per "il mancato guadagno giornaliero" ai volontari "lavoratori autonomi"
- che costituisce, per espressa previsione normativa, "lucro cessante" per il percipiente, in quanto "sostitutivo" del mancato guadagno giornaliero, a nulla rilevando l'attività volontaria effettivamente svolta dal professionista, ossia se, come nell'esempio richiamato nell'istanza, l'ingegnere presta un'attività di volontariato rientrante nell'ambito della propria professione o meno.
Tale rimborso, quindi, deve essere regolarmente fatturato da parte del lavoratore autonomo, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo.
In questo caso, la fattura dovrà evidenziare la ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta.
L'Ente erogatore, invece, con riferimento ai compensi corrisposti, provvederà:
- ad operare la ritenuta del venti per cento a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal professionista, ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- al rilascio della certificazione prevista dall'articolo 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (cd. Certificazione Unica);
- alla compilazione e trasmissione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770).