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Notizie Flash 08/11/2019

Trattamento fiscale rimborsi per il mancato guadagno giornaliero erogati a professionisti appartenenti a organizzazioni di volontariato

Trattamento fiscale rimborsi per il mancato guadagno giornaliero erogati a professionisti appartenenti a organizzazioni di volontariato

Con la risposta n. 474/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  •  rimborsi per il mancato guadagno giornaliero
  • erogati a professionisti appartenenti a organizzazioni di volontariato, impiegati in attività di protezione civile
  • costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Entrando a pieno titolo nel concetto di “lucro cessante”, a differenza del “danno emergente”, di cui si parla in caso di indennità per proventi perduti, sono imponibili.

 

CASO

Nel caso di specie, una Regione, in seguito a un evento sismico, si è accordata con gli Ordini e i Collegi professionali territoriali per impiegare tecnici professionisti in grado di effettuare una ricognizione preliminare dei danni subiti dal patrimonio edilizio, riconoscendo agli stessi il rimborso per il mancato guadagno giornaliero (articolo 9, comma 10, Dpr n. 194/2001 – ora articolo 39, comma 5, Dlgs n. 1/2018, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera, nel limite di 103,29 euro giornalieri lordi) e per le spese documentate di vitto, alloggio e viaggio.
 
RISPOSTA AGENZIA

Evidenzia l'Agenzia che:

  • sono imponibili le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni (cd. lucro cessante), sia presenti che futuri, purché riconducibili alle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR
  • mentre, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subìta dal percipiente e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio (cd. danno emergente).

In riferimento al caso di specie:

  • considerato che l'articolo 9, comma 10, del d.P.R. n. 194 del 2001, dispone il rimborso per "il mancato guadagno giornaliero" ai volontari "lavoratori autonomi"
  • che costituisce, per espressa previsione normativa, "lucro cessante" per il percipiente, in quanto "sostitutivo" del mancato guadagno giornaliero, a nulla rilevando l'attività volontaria effettivamente svolta dal professionista, ossia se, come nell'esempio richiamato nell'istanza, l'ingegnere presta un'attività di volontariato rientrante nell'ambito della propria professione o meno.

Tale rimborso, quindi, deve essere regolarmente fatturato da parte del lavoratore autonomo, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo.

In questo caso, la fattura dovrà evidenziare la ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta.

L'Ente erogatore, invece, con riferimento ai compensi corrisposti, provvederà:

  • ad operare la ritenuta del venti per cento a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal professionista, ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • al rilascio della certificazione prevista dall'articolo 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (cd. Certificazione Unica);
  • alla compilazione e trasmissione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770).
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Cessione gratuita di tabacco tra Stati Membri: Non è uso personale per il diritto della UE
Con le conclusioni rese il 6 febbraio 2026 nell’ambito delle cause riunite T685/24 e T686/24, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espresso su un punto cruciale riguardante il regime delle accise e la nozione di uso personale in relazione all’acquisto transfrontaliero di prodotti del tabacco lavorati. La questione è emersa in seguito a richieste di pronuncia pregiudiziale presentate al Tribunale dell’UE, con l’obiettivo di chiarire l’interpretazione dell’articolo 32 di due diverse direttive: la direttiva 2008/118/CE, che disciplina il regime generale delle accise e ha abrogato la precedente direttiva 92/12/CEE; la più recente direttiva (UE) 2020/262, che ha ulteriormente aggiornato e armonizzato le regole in materia di accise a livello unionale.
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Regime dei neo residenti: dal 2026 salgono gli importi dell’imposta sostitutiva forfettaria
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L’evoluzione della Giurisprudenza 08/02/2026
Fatture IVA non registrate: il diritto alla detrazione dipende dalla prova dell’inerenza
La mancata annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti non è di per sé sufficiente a far decadere il diritto alla detrazione dell’IVA, purché il contribuente riesca a dimostrare che sussistano le condizioni sostanziali che ne legittimano l’esercizio. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 72 del 2 gennaio 2026, che torna sul tema delle irregolarità formali e sulla loro incidenza nei confronti del diritto alla detrazione dell’imposta.
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Notizie Flash 08/02/2026
Canone Speciale Rai per Radio e TV: Nessuna Variazione negli Importi per il 2026
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Spedizioni extra-UE di "modesto valore" - Il contributo di 2 Euro è escluso dall’Imponibile IVA
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