In virtù del dl 119/2018 convertito in legge 136/2018 i debiti relativi a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2010 rientrano nello stralcio, se il valore è per ogni cartella inferiore ai mille euro. Di conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel caso di controversia avverso un provvedimento di fermo amministrativo fondato su tali carichi.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28369 del 5 novembre 2019.
I giudici hanno richiamato il d.l. 119 del 2018 il cui articolo 4 prevede che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati l’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, l'Agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate”.
La cartella su cui si fonda il provvedimenti di fermo amministrativo impugnato rientra nella fattispecie in esame in quanto è stata notificata nel 2001 e l’importo per cui si procede (non contestato dalle parti) è di 831,33 euro.
Va dunque dichiarata, anche d’ufficio la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 11410/2019).
Nella recente ordinanza 20872 del 31 ottobre scorso, invece, la cessazione della materia del contendere era stata dichiarata a seguito di una nota con cui l’Agente della riscossione dava atto che tutte le cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato erano state annullate.