Con la risposta 401/2019, l'Agenzia delle Entrate relativamente alla possibilità di applicare il regime forfetario per un contribuente che ha iniziato parallelamente due attività lavorative:
Per effetto di un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, emesso dal Tribunale, su ricorso promosso dai genitori di un minore nello spettro autistico contro la locale Agenzia per la tutela della salute (in breve "l'Agenzia" o "A.T.S."), la contribuente è stata obbligata al pagamento della riabilitazione domiciliare del bambino, in luogo dei genitori. Al fine di dare esecuzione all'ordinanza, l'A.T.S. ha deciso di provvedere indirettamente, mediante un contratto concluso con la cooperativa, sul presupposto che quest'ultima fornisce già l'assistenza scolastica del minore a scuola.
In sostanza, nel caso di specie, la contribuente svolge la prestazione nei confronti del suo attuale datore di lavoro.
Nel caso descritto, l'applicazione del regime forfetario va valutata rispetto alla lettera d-bis, c.57, L. 190/2014, che prevede che non possono avvalersi del regime agevolato le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro