Con la risposta 400/2019, l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione circa l'imponibilità del "rimborso" (anche tramite utilizzo in compensazione) del credito previdenziale a favore di un contribuente forfettario.
Nel caso di specie un contribuente forfetario:
In tale fattispecie l'Agenzia ha chiarito che:
In sostanza l'Agenzia ha risolto il dubbio se tale componente dovesse essere dichiarato a tassazione separata a quadro RM, cosa che avrebbe richiesto l'adozione delle disposizioni del Tuir, l'art. 17, in luogo del "regime speciale" proprio dei contribuenti forfettari.
Come visto l'Agenzia delle Entrate ha trovato una soluzione che risolve tale conflitto, permettendo di continuare ad assoggettare ad imposta sostitutiva l'utilizzo del credito (l'indicazione del credito compensato con segno negativo, di fatto aumenta reddito assoggettato all'imposta sostitutiva nell'anno dell'utilizzo).