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Notizie Flash 08/10/2019

Corrispettivi non incassati di servizi resi - Corretta l'apparente duplicazione dell'Iva

Corrispettivi non incassati di servizi resi - Corretta l'apparente duplicazione dell'Iva

Con la Risposta n. 394/2019, l'Agenzia delle Entrate ha (finalmente) preso posizione per quanto riguarda i corretti adempimenti in relazione:

  • ai corrispettivi “non incassati” di prestazioni di servizio
  • a fronte dei quali viene emessa fattura elettronica a fine mese.

In particolare la questione è stata sollevata in relazione agli utilizzi dei tickets restaurant da parte della clientela al fine di “pagare” la somministrazione del pasto. Infine sono stati chiariti gli adempimenti relativi alle vendite dei biglietti per gli abbonamenti ai trasporti urbani.

TICKET RESTAURANT

Il problema principale attiene al fatto che i Registratori telematici non prevedono la possibilità di non effettuare l’invio d una o più  operazioni "certificate", ancorché non incassate.

Come noto, in presenza di prestazioni di servizio il momento impositivo scatta con l’incasso della prestazione, non con la certificazione del corrispettivo (il problema non si pone per le cessioni di beni in quanto il momento impositivo scatta con la consegna del bene).

In caso di somministrazione di alimenti e bevande l’esercente che:

  • proceda a certificare l’operazione emettendo il Documento commerciale “non incassato” (es: nei confronti di un dipendente a cui datore di lavoro ha consegnato il ticket restaurant)
  • e, successivamente (in genere, a fine mese), proceda ad emettere la fattura (nei confronti del datore di lavoro dei dipendenti di cui sopra).

incontra il problema di un apparente duplicazione dell’Iva debito, in considerazione del fatto che la certificazione di cui sopra non può non essere inviata telematicamente.

Dunque lo SDI evidenzierà una situazione in cui il debito per Iva risulta composto:

  1. in parte dal debito risultante dalle fatture elettroniche emesse
  2. ed in parte dei corrispettivi dell’esercente, che includono quelli non incassati.

L’Agenzia delle Entrate conferma, ora, che:

  • il Provvedimento 28/10/2016 (che regolamenta l’intero flusso dei corrispettivi telematici, nonché i requisiti tecnici dei Registratori telematici), nell’ambito delle Specifiche tecniche
  • non ha previsto la possibilità di evitare l’invio di un corrispettivo emesso, a nulla rilevando che si tratti della certificazione di un servizio non incassato (come avviene nel caso di incasso tramite ticket restaurants).

Ciò comporta il fatto che l’importo complessivo dei corrispettivi telematici trasmessi include anche tali prestazioni. 

A questo punto l’Agenzia:
*) nel precisare che, naturalmente, l’Iva effettivamente dovuta non può tenere in considerazione l’importo dei corrispettivi delle prestazioni di servizio non incassate (spetta dunque all’esercente escludere tali importi dalla liquidazione periodica, facendovi partecipare la sola Iva derivante delle fatture emesse)
*) chiarisce che “Tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente”.

A tal fine si noti che, nell’ambito degli Allegati al citato Provv. 28/10/2016, viene espressamente previsto che il campo “Ammontare” relativo al totale giornaliero è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per il quale il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurants”.

Inoltre, nel Documento “Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici” del 9/05/2017 dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che il documento commerciale rilasciato deve espressamente indicare se il corrispettivo non è stato riscosso (per quanto il totale del corrispettivo figuri nella voce “Importo pagato”).

Esempio: in caso di importo pagato pari a 10 €, il documento commerciale deve indicare che non è stato riscosso il ticket restaurants di €. 7, risultando incassata la differenza di €. 3

A tutela del cliente, per alcune forme di pagamento, occorre specificarne il tipo in calce al documento commerciale: in particolare vanno indicati i pagamenti effettuati tramite assegno e tramite ticket restaurant.

Rimane il fatto che tale indicazione (di corrispettivo "non incassato") non viene recepita dallo SDI; il quale non è terrà conto nel momento in cui procederà ad effettuare i controlli sulle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti. Dunque sarà presumibile aspettarsi una richiesta massiva di chiarimenti in queste situazioni, tramite invio di lettere di compliance.

Per tale motivo è auspicabile che in futuro l'Agenzia modifichi le procedure automatizzate, prevedendo la possibilità di "evidenziare" allo l'SDI la differenziazione tra la certificazione:

  • di prestazioni di servizio non incassate (che non attribuiscono debito Iva)
  • le cessioni di beni non incassate (che attribuiscono il debito Iva) a fronte delle quali sia stata successivamente emessa fattura, cioè l'altra situazione in cui è possibile una ulteriore "apparente duplicazione" dell'Iva (la FAQ n. 45 del 21/12/2018 dell'Agenzia ha ritenuto che in tal caso nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi del Documento commerciale, compilando il blocco informativo “AltriDatiGestionali”; tuttavia non è chiaro se ciò sarà sufficiente ad evitare la Lettera di compliance).

RIVENDITA DI BIGLIETTI E ABBONAMENTO AL TRASPORTO URBANO

La seconda questione affrontata riguarda gli adempimenti relativi alle operazioni di rivendita di biglietti ed abbonamenti agli autobus urbani.

A tal fine l’Agenzia chiarisce che:

  • premesso che al rivenditore spetta il solo aggio di vendita (rilevante anche ai fini dei redditi)
  • l'IVA complessiva dovuta sull’operazione (incluso l’aggio) è assolta dal gestore del servizio di trasporto con il regime monofasico, ex art. 74 Dpr 633/72 (l’Iva debito deviva dal prezzo del biglietto al pubblico, che è quantificato anche in relazione all’aggio dovuto al rivenditore)

e, dunque, il rivenditore non è tenuto a “certificare” la vendita dei biglietti (non emette alcun documento commerciale).

In sostanza non si pone il problema visto per quanto riguarda i ticket restaurants.

Tuttavia l’Agenzia cade in errore quando chiarisce che il corrispettivo del rivenditore, costituito dall’aggio, “deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio”; in realtà si tratta di una autofattura emessa dal gestore, come espressamente previsto dall’art. 3  DM 30/07/2009.

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Tool Applicativi 10/06/2025
CPB 2025-2026 - Il Concordato preventivo sul nuovo biennio
In relazione al CPB per il biennio 2025/2026 (riservato ai soggetti ISA che non hanno già aderito per il biennio 2024/2025), il tool agevola l'individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione della flat tax incrementale sull'extrareddito rispetto al 2024. L'utente può scegliere di determinare analiticamente il reddito proposto (in base ai dati degli ISA dal 2022 al 2024, secondo la Nota metodologica del 28/04/2025), o indicare direttamente il detto reddito (si trascura il foglio "Det analitica proposta").
Videoconferenze Master 10/07/2025
Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice
Videocorso del: 10 Luglio 2025 alle 15.00 - 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 236103 Richiesto l'Accreditato ODCEC Patti (Me) - (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Lelio Cacciapaglia Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone "Partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio.
Info Fisco 077 / 2524/06/2025
Decreto fiscale - Le novità per il reddito di lavoro autonomo
Il recente decreto fiscale, nel modificare le novità introdotte dal D.lgs 192/2024, ha disposto una deroga al principio di onnicomprensività a decorrere dal periodo d’imposta 2024. In particolare: gli interessi attivi/altri proventi finanziari costituiscono redditi di capitale (non redditi di lavoro autonomo) la cessione di quote di partecipazione in associazioni professionali/STP rientra tra i redditi diversi.
Notizie Flash 24/06/2025
Dal Governo misure urgenti per sport, economia, università, ambiente e infrastrutture: il punto sul decreto omnibus di giugno 2025
Il Consiglio dei Ministri n. 132, riunitosi lo scorso 20 giugno 2025 a Palazzo Chigi, ha approvato una serie articolata di decreti-legge e provvedimenti legislativi, con ricadute significative su molteplici ambiti: dalla programmazione sportiva internazionale al sostegno alle imprese, dall’università alla sanità pubblica, fino agli interventi in materia di infrastrutture e ambiente. La seduta è stata presieduta dal Vicepresidente Antonio Tajani, con funzioni di segretario assunte dal sottosegretario Alfredo Mantovano.
Fisco passo per passo 24/06/2025
Acconti Irpef 2025: le nuove regole a tre aliquote sono ora legge
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Fisco passo per passo 24/06/2025
Disallineamenti da ibridi: fissato al 31 ottobre 2025 il termine unico per il regime premiale
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Fisco passo per passo 24/06/2025
Incubatori e acceleratori: credito d’imposta per investimenti in start-up innovative secondo le nuove regole operative
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 26 maggio 2025, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene finalmente definito il quadro normativo applicativo per accedere al credito d’imposta riconosciuto agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono in start-up innovative. L’agevolazione nasce dall’articolo 32 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n. 193/2024), che ha introdotto un nuovo pacchetto di misure a favore dell’ecosistema innovativo italiano, con l’intento di favorire l’afflusso di capitali specializzati e pazienti nelle fasi critiche della vita di una start-up, cioè la fase di lancio e quella di scalabilità.
Fisco passo per passo 24/06/2025
ZES Unica e Transizione 5.0: chiarimenti su cumulabilità e determinazione della dimensione d’impresa
Nel contesto delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, due strumenti di incentivo si intrecciano in modo sempre più rilevante: il Credito d’imposta ZES Unica, disciplinato dall’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, e il Credito Transizione 5.0, istituito con l’articolo 38 del D.L. n. 19/2024. La gestione combinata di questi due incentivi solleva interrogativi sia in merito alla cristallizzazione della dimensione d’impresa che alla corretta applicazione del divieto di doppio finanziamento.
Fisco passo per passo 24/06/2025
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Notizie Flash 24/06/2025
Rivalutazione 2025 delle prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali: gli importi aggiornati per industria, agricoltura e marittimo
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Notizie Flash 24/06/2025
Luglio 2025: in pagamento la somma aggiuntiva per i pensionati con i requisiti previsti
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Pillole Operative 23/06/2025
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Pillole Operative 23/06/2025
Ulteriori Bandi regionali – Calendario luglio 2025
Si riepilogano in sintesi gli ulteriori incentivi in arrivo nel mese di luglio 2025 (portale incentivi.it del Mimit).
Pillole Operative 23/06/2025
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Nella G.U. del 17/06/2025 è stato pubblicato il D.L. 84/2025 (c.d. Decreto Fiscale), in vigore dal 18/06/2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, di cui si evidenziano le principali misure.
Pillole Operative 23/06/2025
Modello 730/2025 – Detrazione spese veicoli per disabili
Esempio di compilazione del Mod. 730/2025 in caso di spese relative ai veicoli per persone disabili di cui all’art. 15, co. 1, lett. c), del TUIR.
Pillole Operative 23/06/2025
Contributo per le edicole – Domande entro il 30 luglio
Il DPCM 17/04/2025 (per gli approfondimenti si rinvia alla Pillola Operativa pubblicata l’11/06/2025) ha individuato gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2025 e destinato 10.000.000 a sostegno delle edicole.
Pillole Operative 23/06/2025
Bonus edilizi – Circolare dell’Agenzia
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Info Flash Fiscali 116 / 2523/06/2025
Termini di prescrizione delle annualità dopo il Correttivo-bis
Nell’ambito del cd. Correttivo-bis alla riforma fiscale è stato disposto che: il differimento di 85 giorni del termine di decadenza delle annualità introdotto nel periodo emergenziale non trova più applicazione a decorrere dal 31/12/2025 Dunque, la disposizione non troverà più applicazione dall’annualità 2019 (2017 in caso di dichiarazione omessa).
L’evoluzione della Giurisprudenza 23/06/2025
Sentenza nulla se la parte chiede l’udienza da remoto ma il giudice non risponde
Va annullata la sentenza quando la durante l’emergenza Covid il contribuente ha chiesto la trattazione in udienza, anche da remoto, senza che la corte di giustizia rispondesse sul punto, non indicando neppure l’eventuale indisponibilità dei mezzi tecnici necessari per celebrare il processo online, violando dunque il diritto di difesa della parte privata. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 16038 del 16 giugno 2025 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.