Con la Risposta n. 394/2019, l'Agenzia delle Entrate ha (finalmente) preso posizione per quanto riguarda i corretti adempimenti in relazione:
In particolare la questione è stata sollevata in relazione agli utilizzi dei tickets restaurant da parte della clientela al fine di “pagare” la somministrazione del pasto. Infine sono stati chiariti gli adempimenti relativi alle vendite dei biglietti per gli abbonamenti ai trasporti urbani.
Il problema principale attiene al fatto che i Registratori telematici non prevedono la possibilità di non effettuare l’invio d una o più operazioni "certificate", ancorché non incassate.
Come noto, in presenza di prestazioni di servizio il momento impositivo scatta con l’incasso della prestazione, non con la certificazione del corrispettivo (il problema non si pone per le cessioni di beni in quanto il momento impositivo scatta con la consegna del bene).
In caso di somministrazione di alimenti e bevande l’esercente che:
incontra il problema di un apparente duplicazione dell’Iva debito, in considerazione del fatto che la certificazione di cui sopra non può non essere inviata telematicamente.
Dunque lo SDI evidenzierà una situazione in cui il debito per Iva risulta composto:
L’Agenzia delle Entrate conferma, ora, che:
Ciò comporta il fatto che l’importo complessivo dei corrispettivi telematici trasmessi include anche tali prestazioni.
A tal fine si noti che, nell’ambito degli Allegati al citato Provv. 28/10/2016, viene espressamente previsto che il campo “Ammontare” relativo al totale giornaliero “è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per il quale il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurants”.
Inoltre, nel Documento “Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici” del 9/05/2017 dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che il documento commerciale rilasciato deve espressamente indicare se il corrispettivo non è stato riscosso (per quanto il totale del corrispettivo figuri nella voce “Importo pagato”).
A tutela del cliente, per alcune forme di pagamento, occorre specificarne il tipo in calce al documento commerciale: in particolare vanno indicati i pagamenti effettuati tramite assegno e tramite ticket restaurant.
Rimane il fatto che tale indicazione (di corrispettivo "non incassato") non viene recepita dallo SDI; il quale non è terrà conto nel momento in cui procederà ad effettuare i controlli sulle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti. Dunque sarà presumibile aspettarsi una richiesta massiva di chiarimenti in queste situazioni, tramite invio di lettere di compliance.
Per tale motivo è auspicabile che in futuro l'Agenzia modifichi le procedure automatizzate, prevedendo la possibilità di "evidenziare" allo l'SDI la differenziazione tra la certificazione:
La seconda questione affrontata riguarda gli adempimenti relativi alle operazioni di rivendita di biglietti ed abbonamenti agli autobus urbani.
A tal fine l’Agenzia chiarisce che:
e, dunque, il rivenditore non è tenuto a “certificare” la vendita dei biglietti (non emette alcun documento commerciale).
In sostanza non si pone il problema visto per quanto riguarda i ticket restaurants.
Tuttavia l’Agenzia cade in errore quando chiarisce che il corrispettivo del rivenditore, costituito dall’aggio, “deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio”; in realtà si tratta di una autofattura emessa dal gestore, come espressamente previsto dall’art. 3 DM 30/07/2009.