Con la risposta all'interpello 391/2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di estromissione agevolata "perfezionata" nel 2019 da un'imprenditore che applica nel medesimo periodo d'imposta il regime forfetario, la relativa plusvalenza:
- non assumerà rilievo fiscali, in applicazione dei precedenti interventi di prassi riguardanti i contribuenti (CM 10/E/2016)
CM 10/2016: le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime (agevolato) non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario".
- non comporterà la compilazione del quadro RQ della dichiarazione 2020 (periodo d'imposta 2019), nè l'applicazione della relativa imposta sostitutiva
L'annotazione dell'operazione dovrà essere effettuata nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel cd. regime forfetario che recano iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto i soggetti che applicano il regime forfetario sono esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti Iva (cfr. paragrafi 4.1 e 4.2 della circolare n. 9/E del 2019).