La sottrazione fraudolenta mediante la costituzione di un trust si commette al momento della sua costituzione e quindi i termini prescrizionali decorrono da tale data a nulla rilevando che, a causa della morte dell'originario trustee, successivamente ne sia subentrato un altro.
Lo ha precisato la Cassazione penale, con la sentenza 37469 del 10 settembre 2019 con cui ha rigettato il ricorso della Procura.
Secondo il pm essendo deceduto l’originario amministratore del fondo (trustee), il trust si era estinto e quindi era cessato l'originario effetto segregativo. Il patrimonio destinato ad alimentare il fondo era così rientrato nella disponibilità dell'indagato. Con la successiva nomina del nuovo trustee si era determinato un nuovo e autonomo organismo. Ne conseguiva che i termini prescrizionali non dovessero decorrere (cosiddetto dies a quo) dall'originaria costituzione del trust ma dalla nomina del nuovo amministratore.
Non l’ha pensata allo stesso modo la Cassazione secondo cui l’eventuale lesione all'interesse tutelato dalla norma già si sarebbe verificata da tempo (cioè sin dal momento in cui il trust era stato istituito), senza che l'atto di sostituzione dei trustee, espressamente previsto e disciplinato dall'atto costitutivo, possa aver dato luogo ad un'ulteriore lesione del bene in questione; per altro verso, si legge testualmente nella ordinanza impugnata, "la variazione dello stato dei fatti determinata dalla nomina di un nuovo trustee non implicava in ogni caso il venir meno della unicità del rapporto originariamente costituito.