L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 376 del 2019:
- relativamente all'applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia
- nel caso di una banca che nell’ambito dell’attività relativa alla raccolta diretta, si è avvalsa della facoltà di esercitare l’attività bancaria all’estero, ammessa al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi
premesso che:
- per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, l'art. 13, comma 2-ter , della tTariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, prevede che l’imposta di bollo si applica nella misura proporzionale del 2 per mille per le comunicazioni periodiche alla clientela inviate dall'ente gestore relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentai da certificati
- definizione ente gestore - DM 24/05/2012: è da intendersi “il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria…”
- definizione cliente: si intende “il soggetto la cui definizione è contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011”, ovvero qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario; tale definizione, quindi, prescinde dalla residenza del soggetto persona fisica o giuridica.
ha chiarito
- considerato che l aBanca in questione è qualificabile quale ente gestore poiché nella fattispecie in esame agisce “secondo le disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385”,
- che l'individuazione del cliente prescidente dalla sua residenza
- che la Banca che gestisce il prodotto finanziario di conto deposito è tenuta, tra l’altro, a predisporre ed inviare le comunicazioni periodiche al cliente al fine di riepilogare - con cadenza periodica o almeno una volta l’anno - la posizione ed il valore del medesimo prodotto finanziario
che le suddette comunicazioni rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 13, comma 2-ter della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, e, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo.