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Notizie Flash 11/09/2019

Imposta di bollo: applicazione alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia

Imposta di bollo: applicazione alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia

 L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 376 del 2019:

  • relativamente all'applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia
  • nel caso di una banca che  nell’ambito dell’attività relativa alla raccolta diretta, si è avvalsa della facoltà di esercitare l’attività bancaria all’estero, ammessa al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi

premesso che:

  • per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, l'art. 13, comma 2-ter , della tTariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, prevede che l’imposta di bollo si applica nella misura proporzionale del 2 per mille per le comunicazioni periodiche alla clientela inviate dall'ente gestore relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentai da certificati
  • definizione ente gestore - DM 24/05/2012: è da intendersi  “il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria…”
  • definizione cliente: si intende “il soggetto la cui definizione è contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011”, ovvero qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario; tale definizione, quindi, prescinde dalla residenza del soggetto persona fisica o giuridica.

ha chiarito

  • considerato che l aBanca in questione è qualificabile quale ente gestore poiché nella fattispecie in esame agisce “secondo le disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385”,
  • che l'individuazione del cliente prescidente dalla sua  residenza
  • che la Banca  che gestisce il prodotto finanziario di conto deposito è tenuta, tra l’altro, a predisporre ed inviare le comunicazioni periodiche al cliente al fine di riepilogare - con cadenza periodica o almeno una volta l’anno  - la posizione ed il valore del medesimo prodotto finanziario

che le suddette comunicazioni rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 13, comma 2-ter della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, e, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo.

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