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Notizie Flash 11/09/2019

Bonus strutturazione: prescrizione dall’anno di sostenimento della spesa

Bonus strutturazione: prescrizione dall’anno di sostenimento della spesa

Ancora una volta la giurisprudenza di merito sostiene che per la detrazione delle spese di ristrutturazione il controllo deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le spese si sono concretamente sostenute ed è stata detratta la prima rata (Sentenza 117/1/2019 Ctp Lecco).

Rateizzazione spese risparmio energetico

La detrazione Irpef per il sostenimento delle spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione  viene recuperata obbligatoriamente tramite presentazione della dichiarazione dei redditi, con rateizzazione in 10 quote costanti ed annuali. Sovente si sono generate controversie tra contribuente e amministrazione finanziaria circa il termine di decorrenza della decadenza del potere di accertamento.

 

Sentenza 117/1/2019 Ctp Lecco

Da ultimo la questione è stata affrontata dalla Ctp di Lecco nella sentenza 117/1/2019 che può essere così riassunta:

  • intervento di recupero edilizio eseguito da un contribuente tra il 2005 e il 2006;
  • a novembre del 2017 gli arriva la richiesta di documenti da parte dell’Agenzia, in sede di controllo formale di Unico 2015 (articolo 36-ter del Dpr 600/1973): cioè, il modello reddituale in cui viene detratta la decima rata delle spese sostenute nel 2005 e la nona rata di quelle del 2006;
  • il contribuente non ha più la documentazione;
  • Le Entrate procedono così con la rettifica della dichiarazione e l’invio della cartella.

A seguito del ricorso la Commissione considera il controllo fuori tempo massimo e annulla la cartella in quanto l’Agenzia avrebbe dovuto intervenire

entro il 31 dicembre del quarto anno (termine decadenziale all’epoca vigente, ndr) successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno fiscale in cui tali spese sono state sostenute

e cioè per le spese 2005 e indicate in Unico 2006, quindi, entro il 31 dicembre 2010.

Nelle motivazioni viene citata la sentenza 9993/2018 della Cassazione dove è stato stabilito che

  • il potere di accertamento nei confronti di un’impresa
  • è legato all’anno in cui viene sostenuto il costo, a prescindere dalla durata dell’ammortamento.

Tale criterio è «del tutto applicabile al caso oggetto del presente ricorso».

Precedenti

Al riguardo si fa presente come il tema trattato presenta una scarna giurisprudenza ma si evidenza che la sentenza in esame concorda con la precedente sentenza della Ctp di Reggio Emilia, n. 36, del 6 febbraio 2013 e la sentenza della Ctr Lombardia n. 2597/2015 e la sentenza della Ctr Campania n. 6348/2/2018 dove tutte hanno sostenuto che la detrazione “rateizzata” delle spese di ristrutturazione non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’ufficio.

In base a tali sentenze, pertanto, le Entrate possono muovere contestazioni solo entro il 5° anno (dal 2015 al 6° anno) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione nella quale, per la prima volta, la detrazione viene esposta.

Di posizione contraria solo la sentenza 126/1/2018 della stessa Ctp di Lecco.

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