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Notizie Flash 09/08/2019

Dalla compliance ai controlli, pronti gli indirizzi operativi. Coordinamento rafforzato tra uffici centrali e regionali dell’Agenzia

Dalla compliance ai controlli, pronti gli indirizzi operativi. Coordinamento rafforzato tra uffici centrali e regionali dell’Agenzia

Comunicato stampa del 8 agosto 2019

Dalla compliance ai controlli, pronti gli indirizzi operativi. Coordinamento rafforzato tra uffici centrali e regionali dell’Agenzia

Definite le istruzioni per le attività di prevenzione e contrasto all’evasione, consulenza, contenzioso e tutela del credito erariale. Con la circolare n. 19 - pdf di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative agli uffici impegnati sul territorio, coerentemente con le linee strategiche 2019-2021 fissate nell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Semplificazione degli adempimenti fiscali e impulso al contrasto all’evasione le due priorità, declinate in funzione delle diverse tipologie di contribuenti anche attraverso un coordinamento rafforzato tra strutture centrali e regionali, una intensa collaborazione con la Guardia di Finanza e uno strutturato scambio di informazioni con le amministrazioni fiscali estere. Sul fronte dei grandi contribuenti, gli uffici centrali intensificheranno il supporto alle Direzioni regionali, mentre a queste ultime è richiesto di segnalare “al centro” casi che possano innescare filoni di indagine su scala nazionale. Analisi del rischio tarate sulle caratteristiche del territorio per le piccole e medie imprese con le nuove unità organizzative istituite presso le strutture regionali, mentre prosegue l’attività di promozione della compliance con le lettere verso soggetti Iva e persone fisiche.

Grandi contribuenti, dalle analisi del rischio ai controlli - Direzioni regionali concentrate sui contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro che presentano un maggior rischio fiscale e “non esprimono comportamenti collaborativi e trasparenti”. La circolare fa focus sull’attività di tutoraggio - uno strumento che consente di diversificare le modalità di controllo in base ai risultati di specifiche analisi di rischio - e sui controlli, che saranno mirati a intercettare e a contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale nazionale e internazionale aggressivi più complessi, anche tramite l’uso delle banche dati a disposizione dell’Agenzia e il ricorso, da parte delle strutture regionali, all’interazione con le giurisdizioni fiscali estere, attraverso le forme di cooperazione amministrativa assicurate dal Settore internazionale della Divisione contribuenti. In un’ottica di uniformità e coordinamento, inoltre, la Direzione centrale grandi contribuenti farà da collettore per tutte le fattispecie rinvenute nel corso delle attività di verifica sul territorio che possano dare avvio a potenziali filoni di indagine a carattere nazionale.

Piccole e medie imprese, un nuovo assetto organizzativo per le novità fiscali - Le attività di contrasto all’evasione nei confronti delle imprese di medie dimensioni e minori vedranno protagoniste le nuove unità organizzative istituite all’interno delle strutture regionali, competenti per le analisi di rischio evasione in ambito locale. Inoltre in alcune direzioni sono stati creati uffici dedicati al coordinamento delle strutture periferiche per i controlli sulle imprese con volume d’affari compreso tra 25 e 100 milioni di euro. Parallelamente all’attività di controllo, gli uffici dell’Agenzia saranno impegnati a promuovere l’adempimento spontaneo e a garantire assistenza ai contribuenti destinatari delle lettere di compliance. Nel secondo semestre dell’anno è in programma l’invio di comunicazioni ai contribuenti che hanno emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri 2019 e non hanno presentato le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Grazie alla disponibilità in tempo reale, dal 1° gennaio 2019, di questi dati, cui si sono aggiunti, dallo scorso 1° luglio, quelli dei corrispettivi giornalieri per i soggetti con volume d’affari superiore ai 400mila euro, è possibile affiancare ai tradizionali controlli post-dichiarazione attività finalizzate a intercettare “sul nascere” le frodi fiscali.

Le attività riguardanti persone fisiche, autonomi ed enti non commerciali - Per persone fisiche e lavoratori autonomi l’individuazione delle attività di elusione ed evasione fiscale dovrà essere supportata da un’analisi del rischio attenta e tarata sulle caratteristiche dei territori e mirata a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente, evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale. Anche nel caso degli Enti non commerciali (Enc) e delle Onlus, l’analisi terrà conto della conoscenza diretta del territorio e delle caratteristiche dei settori di attività. Si eviterà quindi di perseguire, sottolinea il documento di prassi - salvo che in casi di abuso evidente - situazioni di minima rilevanza oppure di considerevole importanza sociale: per esempio, Enc o Onlus che si occupino di formazione sportiva per i giovani oppure prestino attività di assistenza agli anziani o a soggetti svantaggiati.

Le banche dati contro le frodi e gli illeciti fiscali internazionali - Continua l’impegno dell’Agenzia delle Entrate nella prevenzione e nel contrasto alle frodi fiscali, che vedrà il Settore contrasto illeciti della Direzione centrale supportare le Direzioni regionali e provinciali e operare in stretta collaborazione con gli altri organismi preposti al controllo e alle autorità giudiziarie. Centrale in questo campo è l’utilizzo dei dati provenienti dalla fatturazione elettronica e dalle comunicazioni dei dati fattura. L’analisi e l’incrocio di queste informazioni, infatti, consentono di ricostruire la catena dei rapporti commerciali tra gli operatori, permettendo all’Agenzia di intercettare con tempestività eventuali frodi, soprattutto nel campo delle indebite compensazioni di crediti d’imposta e nell’uso di fatture per operazioni inesistenti. Massimo impegno, inoltre, nel contrasto agli illeciti di carattere internazionale, con particolare riguardo ai diffusi fenomeni delle residenze fittizie all’estero e dell’irregolare trasferimento o detenzione all’estero di attività produttive di reddito. Per questa tipologia di operazioni l’attività di contrasto dell’Agenzia utilizza come fonte privilegiata i dati trasmessi dagli altri Stati con lo scambio automatico di informazioni relativamente a conti e posizioni finanziarie detenuti all’estero (common reporting standard), e quelli comunicati dagli istituti finanziari sui movimenti di capitale nell’ambito del monitoraggio fiscale.

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Entro la scadenza ordinaria (10 aprile 2026), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e gli Enti del Terzo Settore (ETS) potevano inviare la domanda per partecipare al riparto delle quote del "5 per mille" per l'anno 2026, laddove non già "accreditate" In caso di omissione, entro il 30 settembre 2026 è possibile regolarizzare l’omesso accreditamento avvalendosi della remissione in bonis (col pagamento della sanzione di . 250 mediante il mod. F24 Elide, utilizzando il codice tributo 8115), con modalità di differiscono a seconda dell'ente.
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Il quadro normativo della detrazione Iva si è, di recente, arricchito di un significativo tassello grazie all'entrata in vigore del c.d. "Decreto Omnibus" (D.Lgs. n. 148/2026).
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Credito d'imposta ZES Unica e principio d'incentivazione: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16, DL n. 124/2023, è agevolabile anche l’investimento realizzato tramite leasing stipulato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva. Ciò in quanto il progetto di investimento deve ritenersi avviato con la stipula del contratto di leasing, intervenuta successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa risultando, pertanto, rispettato il principio di incentivazione previsto dalla normativa europea, di cui all'art. 6 del Reg.
Fisco passo per passo 04/09/2026
Conferimento immobiliare e disciplina IVA - La qualificazione giuridica e l'effetto diretto per la Corte UE
Il Tribunale UE, con la sentenza T-413/25 del 2 settembre 2026, ha depositato la propria pronuncia in materia di prelievo e destinazione dei beni aziendali, fornendo rilevanti interpretazioni sulla Direttiva IVA 2006/112/CE. Nello specifico, i giudici europei hanno chiarito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva n. 2006/112 stabilisce che non rientra nella nozione di cessione di beni a titolo oneroso l'operazione mediante la quale un soggetto passivo esegua il conferimento di beni immobili edificati (già oggetto di locazione assoggettata a IVA con diritto a detrazione) a favore di un'impresa di cui sia socio unico, a condizione che non gli venga attribuita alcuna nuova quota a titolo di corrispettivo.
L’evoluzione della Giurisprudenza 04/09/2026
Inapplicabilità delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa in caso di piano urbanistico scaduto
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24653 del 15 agosto 2026, ha stabilito che le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 5, L. n. 168/1982 non spettano se, al momento del trasferimento immobiliare, il relativo piano particolareggiato o di recupero risulta ormai scaduto. Di conseguenza, viene negata la possibilità di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Notizie Flash 04/09/2026
Regole di origine preferenziale Pan-Euro-Mediterranee: pubblicata la nuova Matrice PEM con l'estensione del cumulo diagonale
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con avviso del 2 settembre 2026, ha reso noto che la DG TAXUD ha anticipato in data 31 agosto 2026 il testo della nuova comunicazione della Commissione Europea, destinata alla successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Il provvedimento riguarda le modalità applicative della Convenzione Regionale sulle regole di origine preferenziali Pan-Euro-Mediterranee e dei connessi protocolli sulle regole di origine stabiliti tra le Parti contraenti.
L’evoluzione della Giurisprudenza 04/09/2026
Per accertamento da omesso versamento Imu vale il termine di decadenza quinquennale
Anche in tema di avviso di accertamento per omesso versamento Imu, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 24788 del 26 agosto 2026, con cui ha rigettato il ricorso di una società.
Informa Aziende 009 / 2603/09/2026
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Informa aziende di Settembre 2026: Delega unica per l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia Scadenzario