Con la Risposta n. 330 del 2 agosto 2019, l'Agenzia Entrate chiarisce che i produttori che esercitano attività agricole
L'Interpello: il titolare di un’impresa individuale dichiara di esercitare attività agricole per le quali è applicabile il modello Isa AA01S, determinando il proprio reddito catastalmente, ex artt. 32 e ss. del Tuir. L’istante vuole sapere se può o meno beneficiare della proroga al 30 settembre 2019, prevista dal decreto crescita. La richiesta di chiarimento trae origine dal fatto che, nella precisazione contenuta nella Ris. n. 64/2019, per la quale risultano interessati dalla proroga, oltre ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato e il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, anche coloro che “determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”, non si fa esplicito riferimento ai produttori agricoli che determinano il proprio reddito catastalmente.
LA RISPOSTA
Nel fornire riscontro all’istante, l’Agenzia richiama il citato art. 12-quinquies del Decreto Crescita, i cui commi 3 stabilisce che: “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (...), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019".
Alla luce delle disposizioni, una delle condizioni per poter beneficiare di tale proroga è l’approvazione degli Isa, “istituiti […] per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni”, come previsto dall’art. 9-bis del DL 50/2017, ossia esclusivamente per quei soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’art. 55 del Tuir o redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’art. 53 del medesimo Tuir.
Ne consegue che i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli artt. 32 e ss. del Tuir, titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello Redditi, non possono beneficiare della proroga dei versamenti.
L’istante, conclude l’Agenzia, è tenuto a effettuare i versamenti risultanti dalle proprie dichiarazioni fiscali nei termini ordinariamente prescritti.
In conclusione, se il contribuente compila, oltre al quandro RA del Mod. Redditi PF 2019, anche il quadro RD (es: per l'attività di allevamento eccedente i limiti dell'art. 32 Tuir), potrà fruire della proroga dei versamenti (in quanto per l'allevamento è approvato il cod. ISA AA02S).