Con la Ris. n. 74/E del 5 agosto 2019, premesso che:
per esigenze di semplificazione:
Nel modello F24 il codice tributo andrà riportato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nel caso in cui il cessionario debba riversare il credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia Entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni; è, poi, necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti stessi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia effettua i controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
Nel modello F24, nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della 1° quota, nel mod. F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della 2° quota (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.