Il caso esaminato riguarda il recupero nei confronti di ex dipendenti di somme erogate negli anni 2007-2009, in esecuzione della sentenza di primo grado, in relazione alle quali è stato chiesto se il recupero debba effettuarsi al lordo o al netto delle ritenute fiscali e la procedura da seguire per richiedere all’erario le ritenute Irpef versate. A fronte del caso proposto, l’istante proporre le seguenti alternative di restituzione delle somme:
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- al lordo delle ritenute Irpef che saranno recuperate dall’ex dipendente attraverso la deduzione dell’onere (ex co. 1, lett. d-bis), art. 10, del TUIR);
- al netto delle ritenute Irpef che, invece, saranno richieste dal sostituto d’imposta.
L’Agenzia, nel fornire i chiarimenti, richiama il disposto del primo periodo del co. 1, lett. d-bis), art. 10, del TUIR, il quale prevede che
- sono ammesse in deduzione al reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo,
- le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
Si ricorda che la L. 147/2013 ha esteso la portata applicativa della citata lett. d-bis) prevedendo, tra l’altro, che l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione per incapienza del reddito complessivo può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi, oppure può essere chiesto a rimborso secondo le modalità stabilite con D.M. 5/04/2016.
La C.M. 326/1997, oggetto di richiamo dalle RR.MM. 110/2005 e 71/2008, ha chiarito che:
- l’introduzione di tale onere deducibile ha la finalità di risolvere la questione relativa al rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione, secondo il principio di cassa, e poi restituite al soggetto erogatore;
- l’onere deducibile previsto dal citato art. 10 (oggetto di richiamo ad opera della lett. h), co. 2, art. 51, del TUIR) può anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta (fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente/pensione) e non concorrerà a formare il reddito imponibile.
Ciò premesso, l’istante dovrà
- recuperare le somme erogate al lordo delle ritenute Irpef operate senza, quindi, esperire alcuna procedura per il recupero delle suddette ritenute;
- rilasciare agli ex dipendenti, in quanto cessati dal lavoro, apposita dichiarazione attestante la percezione delle somme restituite al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione, onde consentire ai dipendenti di fruire in sede dichiarativa dell’onere deducibile che non corrisponde alle ritenute operate all’atto del pagamento delle somme stesse ma all’importo delle somme tassate e in seguito restituite.