chiarisce che:
- In attuazione del comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 44910 del 31 marzo 2015, recante disposizioni riguardanti gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera da soggetti residenti nel Comune di Campione d’Italia che intendono aderire alla procedura di collaborazione volontaria.
- Come si evince da tale Provvedimento l’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale per i contribuenti in questione deve intendersi riferito non soltanto alle disponibilità espressamente indicate nel citato comma 6 dell’articolo 5-quater (redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera), ma anche agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa (Svizzera)
- La disposizione di esonero contenuta nel comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 è riferibile alle sole persone fisiche residenti a Campione d’Italia e, in tal senso, anche il relativo provvedimento di attuazione ne dà conferma in quanto, nell’estendere l’ambito oggettivo di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale, fa riferimento alle previsioni contenute nel comma 13 dell’articolo 38 del decreto legge n. 78 del 2010, espressamente riferite alle persone fisiche.
- Peraltro, l’ambito applicativo di norme agevolative a carattere fiscale non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma (cfr. Cass., Sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106).
Alla luce di quanto rappresentato ne consegue che, con riferimento alla fattispecie rappresentata, l’istante è tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.
Infine, per quanto riguarda l’imposta sulle attività finanziarie all'estero (IVAFE), di cui all’articolo 19, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, si fa presente che gli enti non commerciali sono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta. Tale disposizione, infatti, stabilisce che l’imposta è dovuta “sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.