L’Agenzia, con la risposta n. 233/2019, chiarisce che non sussistano dubbi in merito alla possibilità che, nell’ambito di una polizza unit-linked collegata solo a quote di OICR PIR Compliant, questi ultimi possano investire anche in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei criteri previsti.
La fattispecie in esame riguarda la destinazione, da parte di un’impresa di assicurazione, di un contratto di assicurazione sulla vita destinato alla costituzione di un piano di risparmio a lungo termine (PIR).
L’istante evidenzia quanto segue:
- il contratto è un prodotto finanziario-assicurativo di Ramo III, di tipo unit-linked nella forma a vita intera che investe solo in Fondi Interni Assicurativi PIR Compliant”;
- ai fini della disciplina PIR, prevista dalla legge di bilancio 2017, l’investimento in strumenti finanziari derivati è consentito solo nel caso in cui lo stesso venga effettuato tramite un OICR PIR Compliant, limitatamente alla quota libera del 30% e solo per finalità di copertura.
Ciò premesso, si è posto l’interrogativo se quanto chiarito dalla C.M. 3/2018 circa la possibilità di investire in strumenti finanziari derivati di copertura da parte di un OICR PIR Compliant sia applicabile anche ai fondi interni assicurativi. L’istante, nel prospettare parere favorevole al quesito, fornisce le seguenti motivazioni:
- le Linee Guida del MEF del 4/10/2017 hanno equiparato i fondi interni assicurativi di tipo unit-linked ai c.d. fondi dei fondi, con relativa applicazione ai fondi interni assicurativi delle disposizioni ex co. 101, art. 1, L. 232/2016;
- ai fondi interni assicurativi, per disposizione dell’IVASS, è consentito investire solo in strumenti finanziari derivati di copertura e non anche in quelli speculativi.
L’Agenzia, nel rispondere, richiama le seguenti disposizioni ex art. 1 della L. 232/2016 (disciplina dei PIR):
- co. 101: consente di costituire un PIR anche tramite la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che rispetti le condizioni richieste dalle norme (c.d. PIR assicurativo);
- co. 102 (vincolo di composizione): almeno il 70% delle somme/valori destinati al piano sia costituito da investimenti qualificati;
- co. 103 (limite alla concentrazione): le somme/valori destinati nel piano non possono essere investiti per oltre il 10% del totale in strumenti finanziari dello stesso emittente o appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti;
- co. 105 (divieti): le somme/valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi/stipulati con soggetti residenti in Stati/territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Con riguardo al PIR assicurativo,
- la C.M. 3/2018 ha chiarito che un prodotto assicurativo si considera PIR Compliant qualora ad esso siano riferibili investimenti in strumenti finanziari che rispondano alle condizioni ex co. 102, 103 e 105;
- i vincoli di composizione e i limiti alla concentrazione vanno rispettati avendo riguardo agli attivi (lo stesso dicasi per il PIR costituito dai c.d. fondi di fondi).
Nel caso di polizza unit-linked collegata direttamente a quote di OICR PIR Compliant i limiti di investimento sono rispettati se la polizza investe nel rispetto dei vincoli ex co. 102. Qualora la polizza unit-linked sia collegata solo ad uno/più fondi interni dell’impresa di assicurazione, che presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli OICR, la polizza si considera PIR Compliant.
In definitiva, è prevista la possibilità che, nell’ambito di una polizza unit-linked collegata esclusivamente a quote di OICR PIR Compliant, questi ultimi possano investire anche in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei criteri anzidetti con riferimento agli OICR PIR Compliant.