Ove il professionista si avvalga della collaborazione di due persone, entrambe con contratto part time, tali attività possono essere equiparate ad una sola attività lavorativa a tempo pieno ed esentare dal pagamento dell’Irap ove siano caratterizzate da mansioni meramente esecutive.
Lo ha ricordato la Cassazione con ordinanza 18300 dell’8 luglio 2019 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda parte dall’impugnazione proposta da un medico di base convenzionato con il SSN, avverso il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso per l'Irap versata per gli anni dal 2009 al 2013.
Sia la Ctp che la Ctr Puglia accoglievano le doglianze del contribuente. Avverso la sentenza della Ctr l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs n.446/97 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ricorda innanzitutto il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 2017) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
“a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un lavoratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive” (cfr. sul punto Cass. 24643/2018).
Nel caso di specie la Ctr aveva totalmente omesso l’esame delle mansioni svolte dal personale dipendente, se meramente esecutive o di segretaria e le concrete modalità d’impiego. Ciò anche alla luce del fatto che ove i dipendenti fossero assunti entrambi con contratto part- time, l’attività di collaborazione degli stessi possa essere equiparata alla collaborazione di un’unità lavorativa a tempo pieno (cfr. Cass. 383/2017). Né tale aspetto è stato evidenziato dal professionista sul quale incombe l’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione (trattandosi di controversia in materia di rimborso).
Ora tale accertamento sulla natura delle mansioni svolte dai due collaboratori spetterà ad altra sezione della Ctr Puglia cui la controversia è stata rinviata.