I muri perimetrali e i divisori rientrano nel calcolo per stabilire se distratta di abitazione di lusso ai fini del beneficio prima casa.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 17470 del 28 giugno 2019 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Secondo la Cassazione l'art. 6 DM 2 agosto 1969 include, tra altri tipi di abitazioni di lusso, le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq. (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine), riconnettendo la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell'immobile, con esclusione, solo, dei predetti ambienti. Pertanto, nel calcolo della superficie utile per stabilire se un'abitazione sia di lusso, si deve computare quella relativa ai vani interni all'abitazione, ancorché privi dell'abitabilità, da intendersi come conformità alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell'abitabilità – oggi agibilità – ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” (cfr. Cass. n. 12942 del 2013, n. 23591 del 2012; n. 10807 del 2012; n. 22279 del 2011 e da ultimo 26801/2017)
La norma, vista la sua natura agevolativa, non è suscettibile di interpretazioni che ne possano ampliare la sfera applicativa: ne consegue che la stessa va interpretata nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, e non l'intera superficie non calpestabile (Sez. 5 n. 8421 del 31/03/2017).
Nel caso di specie aveva errato la Ctr Abruzzo ad escludere dal calcolo lo spazio occupato dai muri perimetrali e divisori.
Sul punto si ricorda che ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dallo scorso 1° gennaio 2014, l’imposta di registro per l’acquisto della ‘prima casa’ è dovuta nella misura del 2 per cento per i trasferimenti di case di abitazione, “ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis”.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, dunque, l’applicabilità delle agevolazioni ‘prima casa’ risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013.
Le categorie catastali individuate dal richiamato articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto per le quali non è possibile fruire delle agevolazioni ‘prima casa’sono
- le abitazioni di tipo signorile (cat. A/1),
- le abitazioni in ville (cat. A/8),
- i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9).