Con l'art. 19 bis del Dl 34/2019 (inserito dalla legge di conversione 58/2019) - norma di interpretazione autentica della legge 431/98 - viene chiarito che
SI ricorda che tra i contratti a "canone concordato", la legge 431/1998 (articolo 2, comma 3) cprevede la fattispecie del 3+2, per i quali è prevista la possibilità di optare per la cedolare secca con l’aliquota è del 10% invece che del 21 per cento. Inoltre, ai fini Imu e Tasi, è possibile beneficiare di una riduzione del 25% della base imponibile.
Decorsi i primi 5 anni d contratto (3 anni iniziiali e prima proroga biennale), non era chiarto Il quale fosse la portata del rinnovo tacito al termine del quinto anno, ossia biennale o triennale.
L'art. 2, c.5, L. 431/1998 prevede che «Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova alle medesime condizioni».
In sostanza: