L'art. 12-novies del Decreto Crescita consente all’Agenzia
In particolare, viene previsto che l’Agenzia, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo (ex art. 6, c. 2, D.M. 17/06/2014):
CASI RESIDUALI: qualora non sia possibile per insufficienza dei dati integrare le fatture con l’imposta di bollo mediante le procedure automatizzate, restano applicabili le disposizioni ordinarie, previste dal DPR 642/1972, di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo.
Regime sanzionatorio:
Attuazione: le disposizioni attuative, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché l’irrogazione delle sanzioni, sono rinviate ad apposito decreto del MEF.