
Con la risposta 200/2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Il bonus ricerca e sviluppo richiede un’apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale.
Secondo l’Agenzia, infatti, le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata che non si trovino nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, del codice civile sono le sole imprese non tenute al controllo legale dei conti e dovranno adempiere all’apposita certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (Dlgs 39/2010).
Pertanto, solo tali imprese possono beneficiare del contributo del credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione per attività di ricerca e sviluppo.