Con il provvedimento del 27 giugno, sono stati approvati e resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate
Il decreto legislativo n. 14/2019, all’articolo 364, comma 1, ha stabilito, infatti, che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria rilascino su richiesta del debitore o del tribunale un certificato unico con l’elenco dei debiti tributari risultanti da atti e contestazioni in corso che gravano sul contribuente. Il provvedimento di oggi approva il modello a uso degli uffici dell’Agenzia per il rilascio del certificato, nonché il fac-simile per la richiesta del certificato stesso.
Si tratta di una novità introdotta dal legislatore per rendere più agevole l’istruttoria dei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
L’iter per il rilascio
Il modello oggi approvato contiene gli identificativi del soggetto d’imposta (codice fiscale, numero di partita Iva), il nome e il cognome o la denominazione del contribuente e il domicilio fiscale.
Una volta che l’ufficio delle Entrate riceve il modello da parte del contribuente, viene verificata innanzitutto la propria competenza all’emissione del certificato in base al domicilio fiscale del debitore (in caso negativo, infatti, dovrà trasmettere immediatamente la richiesta all’ufficio competente, informando contestualmente il richiedente) e viene emesso il certificato entro 30 giorni da quando la richiesta è pervenuta.
Cosa contiene il certificato
Il certificato contiene l’indicazione dei debiti risultanti dalle banche dati dell’anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e relativamente ad altre imposte indirette.
In particolare, nel caso sussistano debiti tributari non soddisfatti, il certificato contiene in allegato un prospetto nel quale vengono riportati i debiti in maniera distinta, con l’ammontare e lo stato della riscossione, così come risultano dal sistema alla data di rilascio del certificato stesso. Dal prospetto si possono evincere informazioni riguardanti la tipologia dell’atto dal quale scaturisce il debito (per esempio un avviso di accertamento, un atto di contestazione, una cartella di pagamento, una comunicazione degli esiti), il numero identificativo dell’atto, l’anno di imposta, la data di notifica, l’importo residuo dovuto, l’eventuale presenza di una rateizzazione in corso, per la quale non si sia verificata la decadenza, la presenza di istituti definitori di competenza dell’Agenzia delle entrate o di definizioni agevolate di competenza di Agenzia delle entrate–riscossione, eccetera.
Come presentare la richiesta
Il contribuente può presentare la richiesta personalmente oppure delegare un intermediario: in quest’ultimo caso, è necessaria una delega formale da consegnare insieme alla richiesta.
Se l’istanza viene presentata personalmente dal debitore, è dovuta l’imposta di bollo sulla stessa e sui relativi certificati, oltre ai tributi speciali.
In particolare, sono diverse le modalità attraverso le quali presentare la richiesta: tramite consegna diretta all’ufficio di competenza, in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta, che rilascia la relativa ricevuta; inviando una raccomandata con avviso di ricevimento, che contenga anche una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello; oppure tramite Pec, specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato unico debiti tributari (articolo 364 Dlgs n. 14/2019)”. In quest’ultimo caso, il modello deve essere sottoscritto con firma digitale oppure, se la firma è autografa, occorre allegare una fotocopia del documento di identità.