In tale situazione l'Agenzia chiarisce che:
- il Promotore non ha operato correttamente nel non considerare le somme introitate nel 2019 ai fini del limite dei ricavi per poter accedere al regime forfettario
- infatti, i soggetti che intendono iniziare un'attività accedendo al regime agevolato "e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972 (modello AA9/12)”. È richiesto, quindi, che il soggetto esercente una nuova attività di impresa/lavoro autonomo dichiari esplicitamente di presumere il mancato raggiungimento della soglia di euro 65.000 in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il summenzionato regime forfetario
- tale presunzione non poteva essere manifestata dal Sig. X al momento della dichiarazione di inizio attività avendo quest’ultimo notizia già da dicembre 2018 del dispositivo esecutivo della sentenza che gli riconosce un corrispettivo superiore ai limiti di adesione al regime forfettario in argomento.
In virtù di cio, l'Agenzia ritiene NON applicabile il regime forfettario, con la conseguenza che i compensi percepiti a seguito della sentenza sono, pertanto, soggetti ad IVA. È quindi corretto l’addebito dell’imposta in fattura. L’istante, inoltre, dovrà operare la ritenuta prevista dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, e le somme oggetto della presente istanza, concorreranno in via ordinaria alla determinazione delle basi imponibili, sia di ALFA sia del Promotore.
Commento: le conclusioni dell'Agenzia evitano di stigmatizzare il fatto che il contribuente non avrebbe potuto cessare la partita Iva in pendenza del giudizio, nella considerazione che non erano state definite tutte le "posizioni attive e passive" relative all'impresa (per tutte, RM 68/2007 e RM 105/2009). Al contrario avrebbe tutto dovuto tenerla aperta, pur potendo modificare, nel 2019, il codice attività esercitato.
In tal caso, nel 2019 avrebbero dovuto valutare i ricavi generati sul 2018, variabile a seconda del regime contabile tenuto (non chiarito nell'interpello):
- se in contabilità ordinaria: avrebbero dovuto essere indicati per competenza (nel caso in cui non si ritiene sono sufficientemente certi ed obiettivamente determinabili fin dagli anni precedenti in cui erano stati maturati): dunque non avrebbe potuto accedere al regime forfettario dal 2019
- se in contabilità semplificata: si sarebbe trattato di imponibili rilevanti nell'anno della percezione, dunque nel 2019; in tal caso il contribuente avrebbe potuto cedere regime agevolato nel 2019 (nessuna dichiarazione avrebbe dovuto rendere in sede di "avvio di un'attività"), dovendone fuoriuscire solo dal 2020
Come si può notare si sarebbe giunti a conclusioni diverse da quelle a cui è giunta l'Agenzia.