Con la risposta 184/2019, l'Agenzia delle Entrate relativamente al caso di un contribuente che:
ha in primo luogo ricordato che
tra le cause ostative la lettera d-bis) del comma 57 dell’art. 1 L. 190/2014 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni
che tale causa ostativa ha la finalità di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.
ha chiarito che: