Con la risoluzione 54/2019, l'Agenzia delle Entrate:
- ha istituito il codice tributo "6085" per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per il recupero degli interessi e delle spese di gestione relativi ai finanziamenti agevolati erogati agli imprenditori, ai professionisti e agli agricoltori dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017.
Il codice tributo
- va inserito nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” indicando,
- quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce
- per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione (formato “AAAA”).
I finanziatori, inoltre, devono utilizzare il “6895” anche per la restituzione degli importi relativi ai finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure estinti in anticipo. In questo caso l’importo da restituire va indicato nella colonna “importi a debito versati” del modello F24, mentre nel campo “anno di riferimento”, deve essere esposto l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca ovvero si è verificata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento (sempre nel formato “AAAA”).