Con la risoluzione n. 49/2019, l'Agenzia delle Entrate ha istiuito i codici tributo che gli intermediari finanziari devono utilizzare per versare, rispettivamente, l’acconto (prima e seconda rata) e il saldo dell’addizionale Ires; i primi due sono di nuova istituzione, mentre il terzo è quello già istituito nel 2014 per il pagamento dell’addizionale prevista dal Dl 133/2013 che, però, viene “ridenominato”.
Allo scopo di tenere distinti i versamenti dell’addizionale da quelli relativi all’Ires corrisposta con aliquota ordinaria, la risoluzione istituisce, per i pagamenti in acconto, i seguenti codici tributo da indicare nel modello F24:
Il saldo
Per il pagamento del saldo, può essere utilizzato il codice tributo “2025”, già istituito con la risoluzione n. 42/E del 23 aprile 2014 per il versamento dell’addizionale Ires prevista dal Dl 133/2013 (articolo 2, comma 2) e applicata solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. A tal fine, il codice tributo, però, viene opportunamente “ridenominato”.
La compilazione del modello di versamento
La risoluzione stabilisce che nel compilare l’F24 utilizzato per il pagamento:
per i codici “2025” e “2041”, nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” vanno indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato “NNRR” (“NN” rappresenta il numero della rata che si versa e “RR” indica il numero complessivo delle rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, invece, deve essere inserito “0101”.